Delega di firma dell’avviso di accertamento e onere probatorio in giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 22679 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento non deve essere allegata all’atto impositivo, ma va prodotta in giudizio solo ove il contribuente contesti specificamente i poteri della persona fisica che lo ha sottoscritto. In tal caso l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere grava sull’Amministrazione finanziaria, in applicazione del principio di vicinanza della prova. La delega di firma, che si distingue dalla delega di funzioni, può essere conferita anche mediante meri ordini di servizio recanti l’indicazione nominativa del delegato e i limiti oggettivi del potere, realizzando un semplice decentramento burocratico privo di rilevanza esterna. Ne consegue che l’atto sottoscritto dal delegato resta imputabile all’organo delegante.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento e il sotteso avviso di accertamento, relativo a tributi del periodo di imposta 2006, deducendo l’omessa notificazione dell’atto presupposto e il difetto di sottoscrizione da parte del Direttore dell’Ufficio. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha rigettato il ricorso e la decisione è stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, che ha ritenuto provata la produzione in giudizio della delega in favore di un impiegato della carriera direttiva.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, ai quali l’Ufficio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha anzitutto rilevato che in primo grado si era formato un giudicato interno sulla corretta notificazione dell’atto presupposto, non essendo stata tale statuizione oggetto di specifica censura in appello: ciò avrebbe lasciato spazio, in sede di legittimità, solo a censure relative a vizi propri della cartella.

Nel merito, la Suprema Corte ha escluso che l’atto impositivo sia nullo per mancata allegazione della delega. La delega di firma deve essere prodotta in giudizio soltanto ove sorga una specifica contestazione del contribuente sui poteri del sottoscrittore. Solo in presenza di tale contestazione sorge, in capo all’Amministrazione finanziaria, l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere, in omaggio al principio di vicinanza della prova. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità, tra cui Cass., Sez. V, n. 19190 del 2019, Cass., Sez. VI, n. 52009 del 2018, Cass., Sez. VI, n. 9736 del 2016 e Cass., Sez. V, n. 24492 del 2015.

La Corte ha poi precisato che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l’avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale, come affermato da Cass., Sez. V, n. 12781 del 2016.

Quanto alla doglianza sulla assenza nella delega degli elementi essenziali — individuati dal ricorrente nelle ragioni del conferimento e in un termine di validità — la Corte l’ha dichiarata inammissibile, perché contraria all’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, e comunque infondata. La delega di firma, e non di funzioni, può essere retta anche da meri ordini di servizio che rechino l’indicazione nominativa del delegato e i limiti oggettivi della delega, come affermato da Cass., Sez. VI, n. 5200 del 2018. Essa realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, secondo art. 42 d.P.R. n. 600/1973, come chiarito da Cass., Sez. V, n. 11013 del 2019 e Cass., Sez. VI, n. 28850 del 2019. Sul punto la Corte ha escluso l’esistenza di un contrasto nella propria giurisprudenza.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali del giudizio di legittimità e con il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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