Conflitto di interessi e annullamento dell’atto deliberato: applicabile l’art. 1394 c.c. (Cass. civ. Sez. II n. 20179 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il conflitto di interessi si manifesta nella fase deliberativa e la delibera autorizzativa sia stata annullata in autotutela dall’organo commissariale legittimato, il contratto concluso in sua esecuzione ricade nell’alveo di applicabilità dell’art. 1394 c.c. e non dell’art. 2391 c.c. L’annullamento in autotutela della delibera produce effetti analoghi alla rimozione giudiziale, con efficacia retroattiva, sì che non è più configurabile la persistenza di una delibera valida ed efficace. Ne consegue che l’azione di annullamento del contratto non presuppone il previo annullamento giudiziale della delibera nel termine di novanta giorni, essendo sufficiente che la delibera stessa sia stata rimossa dall’organo legittimato prima dell’introduzione del giudizio. Il requisito della conoscenza o riconoscibilità del conflitto in capo al terzo può desumersi dal fatto che i soggetti in conflitto siano soci della controparte contrattuale e siano intervenuti personalmente alla stipula.
Il Fatto
Una società cooperativa edilizia, commissariata dall’autorità di vigilanza regionale, conveniva in giudizio davanti al Tribunale una diversa cooperativa e alcuni soci, chiedendo la declaratoria di nullità o, in via subordinata, l’annullamento di un atto pubblico di trasferimento immobiliare a titolo transattivo.
L’atto era stato stipulato in esecuzione di una delibera consiliare adottata con il voto determinante di due amministratrici che erano contestualmente socie della cooperativa acquirente. Il Tribunale accoglieva la domanda sul diverso rilievo della nullità urbanistica; la Corte di appello, in riforma, annullava il contratto per conflitto di interessi. I soccombenti ricorrevano per cassazione, deducendo che il conflitto, manifestatosi in fase deliberativa, imponeva l’applicazione dell’art. 2391 c.c., con necessità del previo annullamento giudiziale della delibera.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla diversità di disciplina tra le due norme. In linea generale, il contratto concluso dall’amministratore munito di rappresentanza rientra nell’art. 1394 c.c.; quello stipulato in esecuzione di una delibera consiliare viziata ricade nell’art. 2391 c.c., che presuppone l’annullamento della delibera entro novanta giorni. L’impostazione dei ricorrenti è avallata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
La fattispecie presenta però aspetti specifici che giustificano la soluzione opposta. La delibera autorizzativa era stata annullata in autotutela dal Commissario straordinario, nominato prima della stipula dell’atto pubblico, per essere stata assunta in conflitto di interessi e con disposizione di un bene essenziale in favore di terzi estranei alla compagine sociale, in danno degli altri soci.
Tale provvedimento, non impugnato, ha rimosso la delibera dalla realtà giuridica con efficacia retroattiva. L’annullamento in autotutela produce effetti del tutto analoghi alla rimozione giudiziale implicata dall’art. 2391 c.c. Quando il giudizio fu introdotto, la delibera era già divenuta inefficace.
Venuta meno la persistenza di una delibera valida ed efficace, la fattispecie va ricondotta all’art. 1394 c.c., norma fatta valere con l’azione del 2008. La sentenza impugnata è pertanto corretta nel dispositivo, ma va corretta nella motivazione, per non aver valorizzato il percorso logico-giuridico che esclude l’applicazione dell’art. 2391 c.c.
Gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili o infondati. La censura sul vizio di motivazione si scontra con la preclusione da doppia conforme. La Corte esclude inoltre un vincolo di pregiudizialità tra i fatti accertati in sede penale e l’annullabilità civilistica del contratto. L’accertamento sulla sottostima del bene e sul vantaggio conseguito dalle beneficiarie, nonché sulla conoscibilità del conflitto in capo al terzo, costituisce valutazione di merito insindacabile. Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.