Dirigenza a tempo determinato non incide sulla base di calcolo del TFS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5667 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti, nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente affidate al dipendente ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, attesa l’intrinseca precarietà dell’incarico. L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, come integrato dall’art. 1, comma 32, d.l. n. 138/2011, non assume alcuna valenza interpretativa riflessa sul regime previgente: la previsione del triennio ribadisce, e non modifica, la regola di non computabilità della retribuzione dirigenziale temporanea. Il diverso trattamento retributivo percepito in costanza di incarico è concettualmente isolabile e non appartiene alla nozione di “stipendio” tabellarmente riferibile all’inquadramento.

Il Fatto

Un dipendente già in servizio presso la Corte dei Conti con qualifica di Coordinatore di Area, collocato in quiescenza nel novembre 2010, aveva ricevuto nel settembre 2008 un incarico di Dirigente di II fascia ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, con contestuale collocamento in aspettativa senza assegni. Al momento della cessazione il trattamento di fine servizio era stato liquidato dall’ente previdenziale sulla base dell’ultima retribuzione percepita prima dell’aspettativa.

Il lavoratore, ritenendo di avere diritto al computo del TFS sullo stipendio dirigenziale, aveva chiesto la condanna dell’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP, al pagamento della differenza. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità della domanda; la Corte d’appello, ritenuta fondata l’impugnazione sul punto, ha respinto nel merito l’appello. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha sostenuto, con il primo motivo, che il conferimento di funzioni dirigenziali sarebbe equiparabile alla dirigenza di ruolo ai fini dell’indennità di buonuscita e che il regime intertemporale dell’art. 1, comma 32, d.l. n. 138/2011 lascerebbe aperta, per gli incarichi anteriori al 1° ottobre 2011, l’applicazione del criterio retributivo più favorevole.

La Corte ha respinto l’argomento. Il meccanismo di attribuzione delle funzioni dirigenziali resta privo di concorsualità ed è improntato alla transitorietà dell’incarico, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 10413 del 2014. Ancorare la liquidazione dell’indennità alla retribuzione da ultimo percepita per lo svolgimento di mansioni superiori in via di reggenza temporanea si tradurrebbe in un sostanziale aggiramento dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.

Quanto al secondo argomento, la Corte ha richiamato la continuità delle Sezioni Unite n. 10413 del 2014 e di Cass. Sez. L n. 16506 del 2013, poi confermata da Cass. Sez. L n. 17204 del 2023 e Cass. Sez. L n. 22014 del 2019. La previsione del triennio non introduce un regime restrittivo solo per il futuro, ma ribadisce il principio opposto, in connessione con la regola che consente l’incarico infratriennale quando coincide con il limite di età. La finalità è evitare che la precarietà dell’incarico valorizzi, ai fini del TFS, un trattamento economico non corrispondente all’effettivo inquadramento.

La Corte ha poi escluso che il richiamo all’art. 19, comma 6 muti il quadro: la disposizione, che pur richiama il comma 2, configura il ricorso all’incarico esterno come eccezione alla modalità fisiologica di reclutamento concorsuale, secondo i limiti stringenti ribaditi dalla Corte cost. n. 84/2022. L’incremento retributivo rispetto alla qualifica di appartenenza è isolabile e non rientra nella nozione di stipendio, né tra gli emolumenti tassativamente computabili ai sensi dell’art. 38, d.P.R. n. 1032/1973.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: sebbene non precluso dall’art. 348-ter c.p.c., non rispetta il canone delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il fatto asseritamente omesso attiene a un profilo probatorio, non è stato oggetto di discussione tra le parti ed è privo di decisività, giacché l’erronea applicazione di un diverso regime ad altri casi non legittima la perpetuazione dell’errore. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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