Inquadramento del personale in mobilità: comparazione d’ufficio tra qualifiche (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10115 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il personale transitato da un ruolo a un altro sia stato inquadrato in base a una disciplina sopravvenuta non applicabile, il giudice del rinvio deve procedere autonomamente alla comparazione tra la qualifica di provenienza e quella di destinazione, secondo i criteri fissati dall’ordinanza di cassazione. Nel pubblico impiego privatizzato l’inquadramento del lavoratore va compiuto in astratto, senza che possano assumere rilievo le mansioni di fatto svolte. Sul dipendente grava soltanto l’onere di dimostrare la qualifica posseduta presso l’ente di provenienza e di allegare quella a suo dire corrispondente presso l’ente di destinazione; la verifica di corrispondenza costituisce una questione di qualificazione giuridica, non un accertamento fattuale rimesso alla prova delle parti.
Il Fatto
Un assistente capo del Corpo forestale dello Stato, transitato al Corpo forestale della Regione Siciliana, era stato inquadrato nella categoria B, posizione economica 4, in applicazione delle tabelle di equiparazione previste dal decreto del Presidente della Regione del 2007. Il dipendente aveva invece rivendicato l’inquadramento nella superiore categoria C, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di quelle tabelle al suo passaggio di ruolo. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, ma la Corte d’appello, dopo una prima pronuncia cassata dalla Suprema Corte, aveva nuovamente rigettato la richiesta, ritenendo che il lavoratore non avesse dimostrato la corrispondenza tra il profilo di provenienza e quello rivendicato. Avverso tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via prioritaria il secondo motivo, ritenendo fondata la censura con cui il ricorrente aveva dedotto il mancato rispetto, da parte del giudice del rinvio, delle statuizioni contenute nell’ordinanza di cassazione con rinvio. La Corte territoriale, pur avendo preso atto dei criteri fissati dal giudice di legittimità, si era limitata a rilevare l’assenza di una prova della corrispondenza tra le qualifiche, addossando così al lavoratore un onere che non gli spettava.
La S.C. ha ricordato che, nel pubblico impiego privatizzato, sia al momento dell’assunzione che in sede di mobilità ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 165/2001, l’inquadramento del dipendente deve essere operato in astratto, confrontando le declaratorie dei profili professionali e le mansioni, le responsabilità e i titoli di accesso indicati nei pertinenti contratti collettivi. In simili casi, ha precisato la Corte, sul lavoratore grava soltanto l’onere di dimostrare la qualifica rivestita presso l’ente di provenienza e di allegare quella a suo dire corrispondente presso l’ente di destinazione, spettando poi al giudice compiere la comparazione, utilizzando, se del caso, i criteri fissati dalla legge.
La Corte territoriale aveva invece considerato la ricostruzione del lavoratore alla stregua di un infruttuoso tentativo di provare una circostanza di fatto, anziché come un supporto a una comparazione che il giudice del rinvio era comunque chiamato a compiere autonomamente. Tanto più che l’identità tra due profili professionali non è un fatto storico ma una questione di qualificazione giuridica, rispetto alla quale non può operare il principio di non contestazione.
Quanto alle pronunce richiamate dal controricorrente, la Corte le ha discriminate osservando che, in quei casi, la Corte territoriale aveva in effetti compiuto la valutazione della correttezza dell’inquadramento sulla base della disciplina vigente, mentre nel caso all’esame tale comparazione era mancata del tutto. Il ricorso è stato quindi accolto in relazione al secondo motivo, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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