Compensazione atecnica tra contributi PAC e prelievi supplementari quote latte (Cass. civ. Sez. II n. 5672 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC) e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità. A tal fine rileva l’unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento postula l’effettività del recupero delle somme dovute dai produttori che abbiano superato i limiti nazionali. La verifica passa attraverso il Registro nazionale, nel quale sono inseriti i debiti e i crediti dell’agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC come configurato dal diritto dell’Unione, la cui primazia postula l’interpretazione conforme delle norme nazionali.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Pordenone, su ricorso di un’azienda agricola, ingiunse ad Agea il pagamento di una somma a titolo di contributo comunitario PAC per le stagioni fino al 2008. L’ente pagatore propose opposizione, che venne rigettata. La Corte d’appello di Trieste, con ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., dichiarò inammissibile l’appello di Agea. La Corte di cassazione, con una successiva ordinanza, cassò la sentenza di appello con rinvio.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 755 del 2018, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’azienda agricola alla restituzione di quanto riscosso, ritenendo compensabili i due crediti contrapposti. L’azienda ricorse per cassazione con due motivi; Agea rimase intimata.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che il giudice del rinvio si fosse discostato dalla prescrizione dell’ordinanza rescindente e avesse pronunciato ultra petita. Con il secondo motivo deduceva la violazione della normativa interna e comunitaria che escluderebbe la compensabilità dei contributi PAC con le multe da superprelievo.
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo. L’ordinanza rescindente prescriveva che, nel giudizio di rinvio, si valutasse la possibilità della compensazione dei crediti PAC dell’agricoltore con altri debiti dell’impresa. Il giudice di rinvio si era attenuto a tale indicazione, stabilendo che il credito di Agea per superamento delle quote latte era certo ed esigibile e risolvendo in senso affermativo la questione di diritto rimessa al suo esame.
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha aderito all’indirizzo secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti per prelievo supplementare, è ammissibile la compensazione atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità. Il Collegio ha valorizzato l’unitarietà del rapporto: il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento postula l’effettività del recupero delle somme dovute dai produttori che abbiano superato i limiti nazionali.
La verifica si svolge mediante il previo esame del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti debiti e crediti dell’agricoltore. La compensazione è connaturata al sistema della PAC come configurato dal diritto dell’Unione, la cui primazia all’interno degli Stati membri postula l’interpretazione conforme delle norme nazionali. La Corte ha richiamato sul punto Sez. I n. 24325 del 03/11/2020, Sez. I ord. n. 16530 del 23/05/2022, Sez. II ord. n. 8230 del 14/03/2022 e Sez. I ord. n. 12721 del 10/05/2023. Il ricorso è stato quindi rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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