Imposta unica scommesse: solidarietà del bookmaker estero senza concessione (Cass. civ. Sez. V n. 6033 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, l’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010, di interpretazione autentica dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998, è conforme al diritto unionale: esso non discrimina il bookmaker estero, poiché l’imposta colpisce tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano a prescindere dalla sede. Il bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo dell’imposta unitamente al centro trasmissione dati, nel rapporto di solidarietà paritetica. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del 2018 ha inciso sulla sola responsabilità delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, lasciando ferma quella del bookmaker. Per le annualità dal 2011 non residua alcuna incertezza interpretativa, né lesione del legittimo affidamento.

Il Fatto

La società ricorrente, bookmaker con sede all’estero, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia aveva accertato la debenza dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2012, in solido con il titolare della ricevitoria operante quale centro trasmissione dati. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale avevano rigettato le doglianze.

Avverso la decisione di secondo grado la società proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi, uno in via pregiudiziale, uno preliminare e sei di merito, contestando tra l’altro il presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta, la compatibilità con il diritto dell’Unione e il difetto di traduzione dell’atto impositivo.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo che il carattere consolidato dei principi da applicare consenta la decisione in camera di consiglio, in adesione all’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020.

Nel merito, la ricostruzione muove dalla non armonizzazione delle imposte sui giochi d’azzardo: gli obiettivi di tutela dei consumatori e di prevenzione della spesa eccessiva costituiscono motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi. Non sussiste discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18.

La Corte sottolinea come la tesi della ricorrente condurrebbe a una discriminazione al contrario, favorendo gli operatori privi di concessione. Richiamando la Corte costituzionale n. 27/2018, evidenzia che bookmaker e ricevitore partecipano, su piani diversi, allo svolgimento dell’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse, donde la solidarietà paritetica e non dipendente.

Quanto al presupposto territoriale, la Corte chiarisce che il fatto imponibile è la prestazione del servizio di organizzazione del gioco e di raccolta delle scommesse, svolta in Italia a prescindere dal luogo di conclusione del contratto (Cass. n. 9153 del 2021). La declaratoria di incostituzionalità ha riguardato solo le annualità anteriori al 2011, non essendovi stata per quelle successive alcuna incertezza interpretativa né violazione del legittimo affidamento.

Infondati anche i motivi sulla mancata traduzione dell’atto, sulla dedotta incompatibilità con l’art. 401 direttiva 2006/112/CE e sull’esimente dell’obiettiva incertezza, nonché l’inammissibilità della censura sulla compensazione delle spese, rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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