Riunione di ricorsi e qualificazione del secondo come incidentale (Cass. civ. Sez. III n. 2473 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
I ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. per essere trattati unitariamente. Quello notificato e depositato in data successiva deve essere riunito al precedente e va considerato, anche se non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale, ove ne risultino comunque rispettati forma e termini. La riunione non presuppone una formale qualificazione della parte, ma la sola verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso successivo.
Il Fatto
I committenti di un intervento edilizio convennero in giudizio, davanti al Tribunale, il progettista e la società esecutrice dei lavori, chiedendo la risoluzione dei contratti e il risarcimento dei vizi riscontrati. Il professionista ottenne nel frattempo decreti ingiuntivi per i propri compensi, seguiti da separati giudizi di opposizione, poi riuniti al primo.
Dichiarata l’interruzione del processo per il sopravvenuto fallimento della società, gli attori riassunsero il giudizio ma non nei confronti del fallimento. Il Tribunale, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni, dichiarò l’estinzione dei giudizi riuniti. La Corte d’appello, ritenuta erronea quella declaratoria, dispose la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.. Contro tale sentenza il professionista propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Avverso la stessa sentenza d’appello risulta proposto un ulteriore ricorso, iscritto a distinto numero di ruolo generale e fissato per la trattazione nella medesima adunanza camerale. La Corte rileva la convergenza oggettiva dei due ricorsi, entrambi diretti contro il medesimo provvedimento.
Trova quindi applicazione l’art. 335 cod. proc. civ., che impone la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza, per la loro trattazione unitaria. La norma risponde a una evidente esigenza di economia processuale e di coerenza delle decisioni.
La Corte precisa l’ordine e la qualificazione del secondo ricorso. Poiché esso è stato notificato e depositato in data successiva, deve essere riunito al precedente e considerato, pur in assenza di espressa denominazione, alla stregua di ricorso incidentale.
La qualificazione presuppone il rispetto di forma e termini, che il Collegio ritiene nella specie sussistenti, richiamando a sostegno un consolidato orientamento (Cass. n. 5993 del 1997, n. 6400 del 1999, n. 15353 del 2000, n. 8365 del 2001, n. 4980 del 2006).
La decisione si esaurisce pertanto nella disposta riunione, restando impregiudicato l’esame del merito dei motivi. Il provvedimento non affronta la questione di fondo sull’estinzione e sulla rimessione al primo giudice.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.