Riduzione del fondo accessorio dirigenti sanitari: illegittimo il taglio lineare del 30% (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 277 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il taglio lineare della retribuzione variabile dei dirigenti medici, disposto dall’azienda sanitaria in misura fissa e indifferenziata, è illegittimo. L’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 impone di cristallizzare al 2010 l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio e di ridurlo solo in misura proporzionale alle cessazioni dal servizio. La rideterminazione ex post va effettuata ricalcolando i fondi, depurandoli dalle quote del personale cessato, e determinando il dare-avere tra le parti. La pretesa del singolo dirigente a non subire una riduzione rispetto al 2010 integra un diritto soggettivo, che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario.

Il Fatto

Alcuni dirigenti medici di primo livello hanno convenuto in giudizio l’azienda sanitaria locale di appartenenza chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico, disposta con provvedimento aziendale in attuazione del decreto commissariale di contenimento della spesa sanitaria regionale.

Il Tribunale aveva rigettato le domande. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva accolto tanto la domanda di illegittimità della decurtazione quanto quella di restituzione delle somme trattenute in busta paga. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’azienda sanitaria, deducendo la violazione della normativa di contenimento e delle norme contrattuali sulla retribuzione di posizione; resistono i dirigenti con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio e vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli contrattuali, in virtù del principio di pari trattamento. La retribuzione di posizione dei dirigenti è componente del trattamento accessorio e si articola in parte fissa e parte variabile, la cui corresponsione richiede la pesatura degli incarichi.

L’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 — disposizione inderogabile di finanza pubblica che prevale sulla diversa disciplina contrattuale — cristallizza al 2010 l’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio e ne prevede la riduzione automatica e proporzionale alle cessazioni dal servizio. Il dato testuale è chiaro: le quote riferibili ai dirigenti cessati vanno decurtate, altrimenti il fondo aumenterebbe, in contrasto con la finalità di risparmio.

Da qui l’illegittimità del taglio percentuale del 30% applicato uniformemente a ciascun medico. La rideterminazione ex post deve seguire le dinamiche normative e contrattuali: ricalcolo dei fondi depurati dalle quote del personale cessato, calcolo di quanto spettante a ciascun dirigente e detrazione dal percepito. Oggetto del giudizio è il diritto soggettivo del singolo a non subire riduzioni rispetto al 2010, come confermato dalle Sezioni Unite n. 33365 del 2022.

La Corte esclude che la generica esigenza di revisione delle graduazioni giustifichi il taglio: la revisione attiene alle proporzioni di riparto dei fondi, non al loro ammontare, e postula comunque l’avvio di un apposito procedimento. Accoglie pertanto il ricorso per quanto di ragione, cassa con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che dovrà accertare l’ammontare della riduzione e quantificare il dare-avere tra le parti per il periodo contestato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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