Separazione delle cause e competenza delle sezioni specializzate per le imprese (Cass. civ. Sez. I n. 13929 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese, la relativa cognizione, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, legge n. 287 del 1990, attrae la controversia sulla nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche se sollevata in via di eccezione. Qualora la domanda di nullità sia proposta con efficacia di giudicato, spetta alla sezione specializzata decidere sulla stessa e sulla connessa domanda ex art. 1955 cod. civ., mentre il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo resta competente per la revoca della provvisoria esecutività e per le altre difese. Solo una delle cause essendo attratta da competenza inderogabile o funzionale, non opera alcuna vis attractiva: il giudice che declini l’intera competenza può richiedere il regolamento d’ufficio previa separazione dei processi.
Il Fatto
La società creditrice otteneva dal Tribunale di Enna un decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice principale e di alcuni fideiussori. Taluni fideiussori proponevano opposizione, chiedendo in via preliminare la revoca della provvisoria esecutività, il difetto di legittimazione attiva, l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria e la nullità di alcune clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust, oltre alla decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ. e, in subordine, ex art. 1955 cod. civ.
Il Tribunale di Enna, reputando che la questione di nullità fosse proposta in via di azione, rimetteva la causa alla sezione specializzata in materia di imprese di Napoli. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Napoli si dichiarava incompetente per materia e sollevava regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo insussistenti ragioni di connessione qualificata tra le domande.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 168 del 2003 attribuisce alle sezioni specializzate le controversie di cui all’art. 33, comma 2, legge n. 287 del 1990 e il comma 3 estende la competenza alle cause connesse. L’art. 4, comma 1-ter, del medesimo decreto individua la sezione napoletana come inderogabilmente competente per i distretti di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Potenza e altri.
Il Collegio ribadisce che la competenza specializzata attrae la controversia sulla nullità della fideiussione solo se l’invalidità è dedotta in via di azione, poiché l’accertamento della nullità dell’intesa a monte assume efficacia di giudicato. Se invece la nullità è sollevata in via di eccezione, il giudice conosce l’intesa solo in via incidentale e nessuna competenza specializzata si radica. Richiama sul punto Cass., n. 33041 del 2023, Cass., n. 3248 del 2023 e Cass., sez. un., n. 41994 del 2021.
Nella specie i fideiussori non si sono limitati a eccepire la nullità, ma ne hanno chiesto la dichiarazione con efficacia di giudicato: si è dunque in presenza di domanda riconvenzionale, non di eccezione. Ciò radica la competenza del Tribunale di Napoli sulla domanda di nullità e su quella connessa ex art. 1955 cod. civ.
Non ricorre però alcuna vis attractiva in favore della sezione specializzata sulle altre domande. La richiesta di revoca della provvisoria esecutività rientra nella competenza funzionale del giudice dell’opposizione, dinanzi al quale restano anche le altre difese. La soluzione è la separazione delle cause: il giudice competente per la sola domanda attratta può richiedere d’ufficio il regolamento, previa separazione, purché ritenga che le restanti siano riservate per materia al giudice adito. Il regolamento è pertanto accolto solo parzialmente.
Nota della Redazione
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