Sospensione ex lege dei termini di impugnazione e appello tardivo (Cass. civ. Sez. V n. 6162 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di impugnazione disposta dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 opera ipso iure per tutte le controversie definibili attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio e non ancora definite. Ne deriva che il termine di impugnazione scaduto durante il periodo di sospensione deve essere computato aggiungendo i sei mesi di sospensione, con la conseguenza che l’appello notificato oltre la scadenza del termine ordinario, ma entro il termine così sospeso, è tempestivo. Il giudice di appello è tenuto a rilevare la sospensione, anche d’ufficio, non trattandosi di eccezione riservata alla parte.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2011. Il ricorso è stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale. La Commissione tributaria regionale ha poi dichiarato inammissibile l’appello per tardività, rilevando che era stato notificato il 14 novembre 2017 a fronte del deposito della sentenza di primo grado, avvenuto il 21 novembre 2016.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, incentrato sulla mancata considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale. L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica concerne l’operatività della sospensione dei termini di impugnazione introdotta dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017. La norma stabilisce che, per le controversie definibili, sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali che scadono dalla data di entrata in vigore dell’articolo fino al 30 settembre 2017.

Il Collegio richiama la nozione di controversia definibile, individuata in tutte le liti attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio e non ancora definite. Il riferimento è alla Sez. V n. 26939 del 2022, che ha fissato tale perimetro.

La Corte precisa poi che la sospensione dei termini di impugnazione opera ipso iure, secondo quanto affermato dalla Sez. VI n. 11913 del 2019. Non è quindi necessaria alcuna istanza di parte né alcuna declaratoria del giudice: la sospensione incide automaticamente sul decorso del termine.

Applicando tali principi, la sentenza di primo grado era stata depositata il 21 novembre 2016 e il termine di impugnazione sarebbe scaduto il 22 maggio 2017, in piena vigenza della sospensione. Il termine doveva dunque considerarsi sospeso di sei mesi. La notificazione dell’appello, avvenuta il 14 novembre 2017, risulta pertanto effettuata entro il termine sospeso e deve considerarsi tempestiva.

Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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