Giudicato esterno e provvedimento a contenuto processuale (Cass. civ. Sez. V n. 11907 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno può fare stato in un processo diverso solo se è provata la sua formazione e se il giudice ha compiuto un vero accertamento sul fatto. La pronuncia che si limiti a rilevare la mancanza di prova di un fatto è di natura esclusivamente processuale: essa non è idonea a costituire giudicato esterno sulla medesima questione. Le decisioni su questioni processuali sono suscettibili di giudicato soltanto nell’ambito dello stesso processo. Ne deriva che il giudice del giudizio successivo ben può riesaminare il merito e valutare la documentazione prodotta, senza essere vincolato dalla precedente pronuncia processuale.

Il Fatto

Una società contribuente riceve un preavviso di iscrizione ipotecaria riferito a diverse cartelle di pagamento per IRAP, IVA e diritti camerali relativi agli anni 2009 e 2010. La società impugna l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigetta il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in appello, lo accoglie parzialmente: esclude il giudicato invocato dalla contribuente, reputa non violato l’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973 e riduce l’importo dell’iscrizione, risultando notificate solo tre delle quattro cartelle.

La società propone ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che l’inesistenza delle cartelle sarebbe già accertata con giudicato. L’Agente della riscossione resiste e propone ricorso incidentale, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte esamina la validità della comunicazione di fissazione dell’udienza, inoltrata al difensore all’indirizzo PEC indicato in ricorso e non al domicilio eletto in Roma. Il Collegio ritiene la comunicazione valida: ai sensi dell’art. 16 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite esclusivamente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, senza che rilevi l’eventuale elezione di domicilio, salva la sola ipotesi di impossibilità per causa non imputabile al destinatario.

Sul ricorso principale, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, perché il giudicato esterno possa fare stato, è necessaria la certezza della sua formazione, da provare, anche in assenza di contestazioni, mediante produzione della sentenza munita dell’attestato di cancelleria (Cass. n. 20974 del 2018; Cass. n. 26310 del 2021; Cass. n. 6868 del 2022).

Gli effetti del giudicato sostanziale si producono però solo quando il giudice abbia compiuto un vero accertamento sul fatto. Quando la pronuncia si limiti a rilevare la mancata prova di un determinato fatto, essa ha natura meramente processuale e non impedisce la riproposizione della questione in un giudizio successivo (Cass. n. 19632 del 2019; Cass. n. 22212 del 2004).

Nel caso concreto, la sentenza prodotta dalla contribuente è munita di attestazione di non impugnazione, ma si è limitata a statuire sulla mancanza di prova della notificazione delle cartelle: pronuncia di natura esclusivamente processuale, inidonea a costituire giudicato esterno. La Commissione tributaria regionale ha quindi legittimamente escluso il giudicato e valutato nel merito la validità delle notifiche.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte richiama i principi sulla motivazione apparente, che ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016; Cass. n. 13977 del 2019). L’Agente lamenta in realtà un’erronea valutazione dei documenti o un errore di fatto: nel primo caso la censura è inammissibile per mancata trascrizione della relata di notificazione; nel secondo, andava proposta la revocazione. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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