Omessa pronuncia su spese e sanzioni: riqualificazione del motivo in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 24972 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea qualificazione del motivo di ricorso per cassazione non ne comporta l’inammissibilità, potendo il giudice di legittimità riqualificare la censura nella corretta fattispecie dell’art. 360 cod. proc. civ., purché dal contenuto del ricorso emerga chiaramente il vizio denunciato. Integra l’ipotesi di omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza di merito che non adotti alcuna statuizione su una domanda ritualmente introdotta e riproposta in appello. L’omissione non può qualificarsi come rigetto implicito quando manchi nella motivazione qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla questione. In tema di accertamento dei redditi, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario della carriera direttiva delegato è valida anche in assenza di qualifica dirigenziale, essendo la delega di firma un atto organizzativo interno.

Il Fatto

Un contribuente, esercente la professione di notaio, era destinatario di avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010, con rettifica delle dichiarazioni ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Gli atti traevano origine da una verifica della Guardia di Finanza, conclusa con processo verbale di constatazione, nella quale si rilevava l’omessa istituzione del registro delle somme ricevute in deposito per spese anticipate e la mancata annotazione delle stesse nel registro cronologico.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, gli importi incassati per spese anticipate, esclusi dall’imposizione, risultavano superiori ai costi effettivamente sostenuti e documentati: tali somme andavano quindi considerate, in via presuntiva, quali onorari non dichiarati. I ricorsi del contribuente erano respinti in primo grado e, separatamente, in appello. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 per asserita inesistenza dell’atto e difetto di sottoscrizione, è infondato. La Corte ribadisce che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato, senza che sia richiesta la qualifica dirigenziale. La delega di firma ha natura di atto organizzativo interno e può essere conferita anche mediante ordini di servizio, con la sola indicazione della qualifica del delegato.

Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione in diritto, è dichiarato inammissibile e comunque infondato. Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari, in virtù del principio di autosufficienza; nel caso di specie mancava la riproduzione degli atti impositivi. Nel merito, la Corte chiarisce che l’ordinamento tributario non impone una pedissequa elencazione delle norme applicate, essendo sufficiente che l’atto consenta al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.

Il terzo motivo, sulla dedotta inversione dell’onere della prova, è parimenti inammissibile. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata; non quando, a seguito di una valutazione incongrua delle acquisizioni istruttorie, ritenga erroneamente assolto tale onere. Ne deriva un errore di apprezzamento dell’esito della prova, censurabile solo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Il quarto e il quinto motivo sono invece fondati. Il motivo relativo alla deducibilità dei costi di manutenzione dell’immobile, formalmente ricondotto ai vizi di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., integra in realtà un’ipotesi di omessa pronuncia, riconducibile all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. La questione era stata introdotta in primo grado e riproposta in appello, con adesione dell’Amministrazione, ma né la CTP né la CTR avevano adottato alcuna statuizione. L’omissione non è qualificabile come rigetto implicito, mancando qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla questione.

Analogamente, il quinto motivo relativo al calcolo delle sanzioni è riqualificato come vizio di omessa pronuncia e accolto, avendo il giudice di merito omesso di esaminare in modo completo gli elementi rilevanti e di motivare sulla corretta applicazione della normativa. La sentenza è cassata sui punti accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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