Inquadramento del personale forestale transitato e disciplina vigente al momento del passaggio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6399 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inquadramento del personale transitato a domanda dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Sicilia, ai sensi della legge n. 36/2004, deve essere operato secondo la disciplina vigente al momento del realizzarsi delle condizioni del passaggio, e dunque in applicazione della legge regionale n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente in base al contenuto professionale delle qualifiche e a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione. L’inquadramento non può invece avvenire valorizzando i criteri dettati dalla legge regionale n. 4/2007, sopravvenuta rispetto al perfezionarsi delle condizioni del transito. Nel pubblico impiego privatizzato, il principio di inderogabilità in peius non opera in presenza di accordi conclusi in sede sindacale recepiti in un atto, con la conseguenza che non sussiste concorrenza di fonti tale da giustificare il ricorso al favor lavoratoris.
Il Fatto
Il lavoratore, già in servizio nel Corpo Forestale dello Stato, aveva presentato domanda di trasferimento presso il Corpo Forestale della Regione Sicilia. Aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello C5 della classificazione del personale regionale e del relativo trattamento economico, ritenendo che la qualifica di guardia scelta forestale — parificata per legge regionale a quella di agente scelto rivestita nel Corpo statale — gli dovesse essere riconosciuta, in luogo dell’inquadramento in categoria B, posizione economica 2, come operatore forestale.
Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Catania, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo che in mancanza di una specifica tabella di equiparazione l’inquadramento dovesse avvenire secondo il regime ordinario vigente e le mansioni espletate. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione del D.M. 5.7.2005 e della legge regionale n. 9/2006, nonché dei decreti presidenziali regionali del 2001, per non avere la Corte territoriale considerato le disposizioni da cui discendeva la conservazione dello status giuridico ed economico posseduto al momento del passaggio. Il motivo è infondato.
La Corte richiama le proprie precedenti decisioni sulle medesime questioni — Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022 e Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022 — delle quali fa proprie le argomentazioni. La legge n. 36/2004 aveva previsto, all’art. 4, comma 7, la facoltà di transito a domanda nei ruoli regionali, con criteri demandati a un provvedimento adottato con D.M. 5 luglio 2005. La legge regionale n. 9/2006 autorizzava l’inquadramento nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute, facendo salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento.
Al momento dell’entrata in vigore di tale legge, al personale regionale si applicavano l’art. 5 della legge regionale n. 10/2000 e i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, che classificavano il personale in quattro categorie. Solo successivamente la legge regionale n. 4/2007 e il D.P. Reg. 20 aprile 2007 avevano dettato la nuova articolazione delle posizioni e le corrispondenze tra qualifiche. Poiché tali fonti erano sopravvenute, il transito doveva essere valutato secondo la disciplina all’epoca vigente, con corrispondenze stabilite in base al contenuto professionale delle qualifiche, senza che la legge del 2006 condizionasse il passaggio all’adozione delle tabelle.
La Corte osserva inoltre che il ricorrente contesta non il governo della disciplina applicabile, ma il fatto che essa non valorizzerebbe l’anzianità di servizio. Sul punto richiama il principio per cui nel pubblico impiego privatizzato l’inderogabilità in peius non opera in caso di accordi sindacali recepiti in un atto quale il D.P. Reg. n. 10/2001 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12900 del 22/06/2016), con esclusione di ogni concorrenza di fonti. Il rigetto discende dal sindacato su una valutazione di fatto e dalla difformità della ricostruzione rispetto ai principi già enunciati.
Il secondo motivo è inammissibile: motivo “misto”, per sovrapposizione di censure ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017), e per avere dedotto l’omesso esame di argomentazioni giuridiche, non di fatti storici (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019). Il terzo motivo è infondato: l’omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto o la non esaminabilità della pretesa consegua come antecedente logico-giuridico alla decisione, essendo configurabile la decisione implicita (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014). Il ricorso è rigettato, senza attribuzione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.