La dichiarazione mendace in concorso pubblico determina la decadenza, non il licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2055 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto per vizio genetico, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe comunque impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. La decadenza opera di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio genetico del contratto: l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 non persegue qualsiasi falsità, ma solo le dichiarazioni false attestanti requisiti richiesti per l’assunzione, la cui mancanza sia ostativa all’instaurazione del rapporto. Solo nelle ipotesi in cui la falsità non concerna un requisito indispensabile, la produzione di documenti o dichiarazioni false può comportare il licenziamento ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), d.lgs. n. 165/2001, in esito al relativo procedimento disciplinare.

Il Fatto

Un candidato, risultato vincitore di una selezione pubblica per l’incarico di dirigente della polizia municipale, autocertificava falsamente di aver svolto per almeno quattro anni funzioni dirigenziali presso un’azienda privata. All’esito delle verifiche, il Comune decretava la decadenza dalla nomina per mancanza del requisito di ammissione richiesto dal bando.

Il tribunale dichiarava costituito il rapporto di lavoro e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’amministrazione, ne dichiarava la nullità per carenza del requisito. La corte d’appello rigettava il gravame del dipendente e la questione giungeva in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte, nel respingere il ricorso, riafferma il principio per cui l’accertamento della non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla pubblica amministrazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e si risolve, sul piano contrattuale, in un vizio genetico del contratto, ossia nella sua nullità.

La regola che impone alle amministrazioni l’individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali (artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001) si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente; consentire lo svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito significherebbe porre nel nulla una norma inderogabile posta a tutela di interessi pubblici.

La Corte chiarisce che la decadenza deve essere distinta dal licenziamento disciplinare: solo quando la falsità non concerne un requisito ostativo, la condotta può essere sanzionata in via disciplinare. Nel caso di specie, la mancanza del requisito della pregressa qualifica dirigenziale impediva in ogni caso l’instaurazione del rapporto e rendeva l’assunzione nulla ab origine, senza necessità di attivare il procedimento ex art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001.

Gli ulteriori motivi di ricorso, tesi a rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito in ordine alla rilevanza della dichiarazione mendace, vengono dichiarati inammissibili, poiché l’accertamento della falsità delle dichiarazioni e della carenza del requisito richiesto dal bando non è sindacabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *