Inquadramento personale transitato dal Corpo Forestale dello Stato in Sicilia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6398 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inquadramento del personale transitato a domanda dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Sicilia, ai sensi della legge n. 36/2004, deve essere operato sulla base della L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente secondo la disciplina vigente all’epoca del perfezionarsi delle condizioni del passaggio, anche in assenza di specifiche tabelle di equiparazione. La valutazione va condotta secondo i criteri dettati dall’art. 5, L.R. n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, e non può fondarsi sui criteri introdotti dalla sopravvenuta L.R. n. 4/2007, entrata in vigore dopo il realizzarsi di quelle condizioni. Nel pubblico impiego privatizzato, il principio di inderogabilità in peius non opera in presenza di accordi conclusi in sede sindacale, non essendo configurabile una concorrenza di fonti che legittimi il ricorso al favor lavoratoris.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio nel Corpo Forestale dello Stato e transitato a domanda nel ruolo del Corpo Forestale della Regione Sicilia, aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello C5 della classificazione del personale addetto al Corpo Forestale regionale e al relativo trattamento economico. Il livello rivendicato trovava fondamento nella parificazione, disposta dall’art. 22, L.R. Sicilia n. 7/2001, tra l’agente tecnico con cinque anni di servizio e l’operatore scelto rivestito nel Corpo Forestale dello Stato.
Il Tribunale di Catania aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo che l’inquadramento riconosciuto in categoria B, posizione economica 2, nel ruolo degli operatori e collaboratori, fosse congruo rispetto alle mansioni espletate. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si imputava alla Corte territoriale di aver qualificato come mero errore materiale le inesattezze contenute nell’atto di appello, è stato dichiarato inammissibile per violazione della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. Il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre i passaggi essenziali dell’atto di appello, per consentire alla Corte di verificare l’incidenza degli errori sulla chiara individuazione delle questioni contestate.
Il Collegio ha richiamato la sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c. Italia), precisando che il principio di specificità va modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza. Il potere di esame diretto degli atti presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 8077 del 2012.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato le ordinanze n. 23863, n. 23865 e n. 23870 del 2022, che già avevano esaminato analoghe questioni. La legge n. 36/2004 aveva consentito il transito del personale del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli regionali; la L.R. n. 9/2006 autorizzava l’inquadramento nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute, facendo salvo lo stato giuridico ed economico acquisito.
Poiché al momento del passaggio la classificazione del personale regionale era disciplinata dalla L.R. n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 2001, le corrispondenze andavano stabilite in relazione al contenuto professionale delle qualifiche, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione. La Corte d’Appello si è conformata a tali principi, escludendo l’applicazione della L.R. n. 4/2007 in quanto disciplina sopravvenuta.
La doglianza sull’asserita mancata valorizzazione dell’anzianità di servizio è stata respinta richiamando il principio per cui, nel pubblico impiego privatizzato, l’inderogabilità in peius non opera in caso di accordi conclusi in sede sindacale, come nel caso del d.P. Reg. n. 10/2001. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di motivo misto con sovrapposizione dei profili di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., e comunque privo di autonoma consistenza rispetto al secondo. Il ricorso è stato rigettato, senza attribuzione delle spese.
Nota della Redazione
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