Buono pasto per turno notturno senza fasce orarie contrattuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21310 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla mensa previsto dall’art. 29, comma 2, del CCNI Comparto Sanità del 2001 è legato al diritto alla pausa e prescinde dal tempo, diurno o notturno, in cui la prestazione è resa. La particolare articolazione dell’orario rilevante è quella che impone un intervallo non lavorato al superamento delle sei ore giornaliere, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003. In mancanza di espressa indicazione contrattuale delle fasce orarie che danno diritto al beneficio, l’Azienda non può restringere il novero degli aventi diritto al solo turno diurno. Il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente con qualifica infermieristica presso una ASL, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a fruire del servizio mensa nella modalità sostitutiva del ticket per il turno notturno svolto dalle ore 20.00 alle ore 8.00, con riferimento al periodo 2001-2008. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3049/2023, ha respinto l’impugnazione.

La Corte territoriale ha ritenuto che il CCNI del 2001 non consentisse di individuare autonomamente le particolari articolazioni dell’orario, da specificare invece a livello aziendale. Nel caso concreto, l’accordo sindacale del 13 dicembre 1996 limitava i buoni alla fascia dalle 12,30 alle 14,30, mentre solo con l’accordo del 16 dicembre 2008 il diritto è stato riconosciuto al personale del turno notturno dal 1° gennaio 2009. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte individua la questione nell’individuazione della «particolare articolazione dell’orario» cui l’art. 29, comma 2, CCNI 2001 collega il diritto alla mensa per i dipendenti presenti in servizio. Il collegio richiama la sentenza n. 5547 del 2021, secondo cui il diritto alla mensa è legato al diritto alla pausa, a prescindere dal tempo notturno della prestazione.

La fruizione del pasto, e il connesso diritto alla mensa o al buono, si colloca in un intervallo non lavorato e non ha natura retributiva, costituendo erogazione di carattere assistenziale. Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, il lavoratore beneficia di un intervallo quando l’orario giornaliero eccede le sei ore, per il recupero delle energie psicofisiche e l’eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata sono rimesse alla contrattazione collettiva.

Le parti sociali non hanno espresso alcuna volontà che l’attività lavorativa cui si collega la pausa sia prestata nelle fasce orarie normalmente destinate al pasto. Una volontà in tal senso avrebbe dovuto essere chiaramente espressa con l’indicazione delle fasce orarie che danno diritto alla mensa, fasce che il contratto non prevede. La giurisprudenza successiva, richiamata dal collegio, ha dato continuità a questo principio.

Ne deriva che, ferma la disponibilità delle risorse, l’Azienda non poteva restringere il campo degli aventi diritto rispetto alle previsioni della clausola contrattuale e alla particolare articolazione dell’orario come interpretata dalla Corte. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, viene accertato il diritto del ricorrente ai buoni pasto per il turno notturno superiore alle sei ore nel periodo considerato, con condanna dell’ASL al pagamento della somma indicata e della maggior somma tra interessi e rivalutazione. Le spese dei gradi di merito sono compensate, quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *