Agente persona fisica e presunzione di parasubordinazione: competenza del giudice del lavoro (Cass. civ. Sez. II n. 6803 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di agenzia, allorché l’agente sia una persona fisica, opera una presunzione di natura parasubordinata del rapporto, fondata sul carattere continuativo, coordinato e prevalentemente personale della prestazione, che radica la competenza del giudice del lavoro ai sensi degli art. 409, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e art. 413 cod. proc. civ. Tale presunzione non è vinta dalla mera titolarità di partita Iva e dalla disponibilità di uno showroom, che costituiscono requisiti minimi per l’esercizio dell’attività agenziale. La presunzione opera come regola di giudizio, non come criterio di distribuzione dell’onere della prova, e deve essere superata dalla dimostrazione di un’organizzazione di carattere imprenditoriale, gestita con criteri tali da far ritenere l’agente un’impresa autonoma.
Il Fatto
Un’agente persona fisica, titolare di ditta individuale, conveniva avanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione Lavoro, la società preponente, chiedendo il pagamento delle provvigioni, dell’indennità di cessazione del rapporto, dell’indennità suppletiva di clientela e dell’indennità di mancato preavviso, in relazione a un contratto di agenzia.
Il Tribunale adito si dichiarava incompetente, ritenendo che l’agente svolgesse attività imprenditoriale — per la titolarità di partita Iva, la disponibilità di uno showroom e la possibilità di avvalersi di personale — ed escludendo così il rapporto ex art. 409, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; individuava il giudice competente nel Tribunale di Nola, foro esclusivo pattuito ai sensi dell’art. 13 del contratto. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Nola proponeva regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ., ritenendosi a sua volta incompetente.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene anzitutto ammissibile il regolamento, in quanto proposto con ordinanza riservata assunta alla prima udienza di comparizione. Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 11866/2020, il giudice indicato come competente e innanzi al quale la causa sia stata riassunta può richiedere d’ufficio il regolamento non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività funzionali alla valutazione del conflitto.
Nel merito, la Corte ricostruisce la distinzione tra agente persona fisica e agente società. Se il contratto di agenzia è concluso da una società, la controversia esula dalla competenza del giudice del lavoro, poiché l’attività del socio è mediata dalla società e perde il carattere della personalità verso il preponente. Ove invece l’agente sia persona fisica, per escludere la competenza del giudice del lavoro occorre dimostrare che l’agente abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, gestendo un’impresa autonoma.
La Corte ribadisce poi che, per l’agente persona fisica, opera una presunzione di parasubordinazione. Essa non è criterio di distribuzione dell’onere della prova, ma regola di giudizio cui ricorrere quando le risultanze processuali non consentano la qualificazione del rapporto. Il giudice è tenuto a ricercare negli atti tutti gli elementi utili, indipendentemente dall’attività probatoria del convenuto.
Applicando tali principi, la Corte esclude che la mera titolarità di partita Iva e la disponibilità di uno showroom provino un’organizzazione imprenditoriale: si tratta dei requisiti minimi per esercitare l’attività agenziale. Non risulta inoltre che l’agente si avvalesse di collaboratori o dipendenti, restando tale organizzazione una mera possibilità contrattuale, insussistente nei fatti.
Non essendo stata vinta la presunzione di natura parasubordinata, la Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza inderogabile del Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Nota della Redazione
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