Termine breve per impugnare l’ordinanza di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. III n. 15901 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di cancelleria dell’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. fa decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., allorché consenta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato e il particolare regime di impugnazione che ne consegue. Il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile. La tardività dell’impugnazione, in presenza di un orientamento consolidato da anni, integra gli estremi della colpa grave e giustifica la condanna ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ..

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito per il riconoscimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di compenso agli specializzandi in medicina. Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda con sentenza n. 21788 del 13.11.2019, ravvisando la prescrizione del diritto azionato. L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello con ordinanza n. 1776 del 02.03.2022.

Avverso la sentenza di primo grado i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., notificato il 26.9.2022. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso, chiedendo la condanna degli avversari ex art. 96 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare i motivi di censura. Dalle informazioni acquisite d’ufficio tramite cancelleria risulta che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è stata comunicata al difensore a mezzo PEC il 3.3.2022. Da tale comunicazione decorre il termine breve di sessanta giorni per ricorrere in cassazione.

Il principio è già affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata: la comunicazione di cancelleria della declaratoria di inammissibilità dell’appello fa decorrere il termine per l’impugnazione quando permette alla parte di percepire la natura del provvedimento e lo speciale regime di impugnazione previsto (Sez. VI-3, Ordinanza n. 19352 del 30.09.2016; Sez. VI-3, Ordinanza n. 18622 del 22.09.2016). Nel caso concreto il termine è spirato il 2 maggio 2022, quasi cinque mesi prima della notifica del ricorso, anche considerando la sospensione feriale.

I ricorrenti sono condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate secondo l’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, con aumento progressivo in ragione del numero dei soccombenti, sino a euro 12.272.

Alla condanna alle spese si aggiunge quella ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., fondata su tre ragioni. La prima è la colpa grave consistente nel non conoscere l’orientamento consolidato da anni secondo cui l’impugnazione ex art. 348-ter va proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di cancelleria. La seconda è che il motivo relativo alla prescrizione sarebbe stato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., alla luce del consolidato indirizzo secondo cui il diritto al risarcimento per la tardiva trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE si prescrive nel termine decennale decorrente dall’entrata in vigore della legge n. 370/1999 (Sez. VI-3, Ordinanza n. 6606 del 20.03.2014; Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31.05.2022). La terza è che il difensore aveva già proposto diciotto ricorsi identici, tutti rigettati, senza tener conto delle relative motivazioni. La somma è liquidata in via equitativa in euro 7.500. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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