Riduzione fondi contrattuali dirigenti medici: illegittimo il taglio forfettario del 30% (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6885 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamenti retributivi dei dirigenti medici, la riduzione dei fondi contrattuali disposta dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla legge n. 122 del 2010, non può essere attuata mediante un taglio percentuale forfettario uguale per tutti i dirigenti. L’operazione rideterminativa ex post va compiuta ricalcolando il fondo con cristallizzazione all’importo dell’anno 2010, riproporzionandolo per le cessazioni dal servizio e suddividendo le risorse per il trattamento accessorio tra i dirigenti in servizio in ragione della graduazione delle funzioni. Solo in tal modo si individua il dare-avere di ciascun medico. La controversia attiene a diritti soggettivi e rientra nella competenza del giudice ordinario, senza necessità di rimozione di atti di macro-organizzazione.

Il Fatto

Un dirigente medico di una Azienda sanitaria locale ha impugnato la nota con cui l’azienda aveva ridotto del 30% la remunerazione variabile aziendale del trattamento economico, recuperando le somme mediante trattenuta in busta paga. Il ricorrente ha contestato i criteri di calcolo adottati per la determinazione dei fondi aziendali per gli anni 2011, 2012 e 2013, sostenendo che la riduzione aveva inciso su voci rientranti nel trattamento fondamentale e non solo su quello accessorio.

Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando illegittima solo la decurtazione eccedente determinati importi. La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo il gravame del lavoratore, ha invece condannato l’azienda alla restituzione di quanto trattenuto in eccedenza, censurando la riduzione forfettaria identica per tutti i dipendenti. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha trattato congiuntamente i due motivi, connessi, richiamando il principio già fissato in una serie di pronunce sul medesimo contenzioso. In tema di trattamenti retributivi dei dirigenti medici, ove non sia stata tempestivamente applicata la regola di riduzione dei fondi contrattuali, l’operazione rideterminativa ex post deve seguire un preciso percorso: ricalcolo del fondo con cristallizzazione all’importo del 2010; riproporzionamento in conseguenza della riduzione del numero dei dirigenti cessati; suddivisione dell’ammontare delle risorse per i trattamenti accessori tra i dirigenti in servizio in ragione della graduazione.

Da ciò consegue che, qualora le somme percepite siano superiori a quanto spettante in virtù del ricalcolo, occorre detrarre dal percepito il minor importo spettante, individuando per ciascun medico gli importi da restituire (v. Cass. n. 32557 del 2023 e altre conformi). La Corte ha ribadito che contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello del 30% effettuato dall’azienda.

Il collegio ha richiamato anche il principio secondo cui il trattamento economico complessivamente goduto non poteva aumentare ma nemmeno essere riformato in peius (v. Cass. n. 6930 del 2021). In mancanza di una tempestiva applicazione della regola normativa, il ricalcolo deve procedere depurando i fondi dalle quote riguardanti il personale cessato, calcolando quanto spettante a ciascun medico e detraendo dal percepito quanto così determinato.

La Corte ha poi precisato che tale ricalcolo non attiene alla determinazione economica dei fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010. Si tratta dunque di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario, venendo in rilievo la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via incidentale (v. Cass., S.U., n. 33365 del 2022).

Quanto alla revisione delle graduazioni, essa riguarda solo le proporzioni in cui i fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e non l’ammontare dei fondi stessi. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello, pur avendo correttamente censurato la modalità della riduzione, ha calcolato il dovuto senza considerare l’avvenuta riduzione dei fondi per effetto delle cessazioni dal servizio, profilo che va viceversa verificato. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi indicati ed eseguire le necessarie verifiche contabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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