Subordinazione prevalente nonostante autonomia domestica e potere direttivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23480 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sindacato di legittimità sulla motivazione, l’anomalia motivazionale che comporta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. ricorre solo in presenza di mancanza assoluta della motivazione, sotto l’aspetto materiale o grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. È inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che non individui un fatto storico realmente omesso, ma si risolva nella sollecitazione a un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle risultanze probatorie. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile nella mera censura del prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. Ne consegue che ogni residua doglianza, ivi inclusa la violazione dell’art. 2094 c.c., che presupponga un mutamento del narrato fattuale, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato domestico tra la lavoratrice e il datore di lavoro, dal gennaio 2009 al maggio 2019, condannando quest’ultimo al pagamento di differenze retributive. Il giudice territoriale ha fondato la decisione sulle deposizioni testimoniali, ritenendo emersa la natura subordinata del rapporto in ragione dell’assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Avverso tale sentenza, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con i primi due, ha dedotto la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la lavoratrice godesse di piena autonomia e non fosse soggetta ad alcuna direttiva. Con il terzo, ha censurato la mancata motivazione in ordine al riconoscimento di somme a titolo di tredicesima, ferie e festività non godute.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ripercorso i principi enunciati dalle Sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui la nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile. Tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie, atteso che il percorso motivazionale della Corte territoriale risulta percepibile, essendo fondato sulla valutazione delle deposizioni testimoniali e sulla tipologia del rapporto; la mera insoddisfazione del soccombente rispetto alle argomentazioni non integra il vizio radicale.
Quanto ai profili riconducibili all’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha rilevato che le censure non enucleano fatti storici realmente trascurati, ma si risolvono nella critica alla valutazione del materiale probatorio, richiedendo una nuova e diversa ricostruzione della vicenda. I fatti invocati, come la libertà di entrata e uscita dalla casa o l’autonomia nello svolgimento delle attività, non sono stati qualificati come decisivi secondo il canone per cui tale qualità postula la certezza di un esito diverso del giudizio, ma secondo la prospettiva della parte soccombente. La molteplicità stessa delle circostanze lamentate conferma la natura delle doglianze, volte a sollecitare un nuovo giudizio di merito.
La Corte ha dichiarato inammissibile anche la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., richiamando i principi delle Sezioni unite e ribadendo che la violazione dell’art. 115 postula l’allegazione di una decisione assunta su prove non introdotte dalle parti, mentre quella dell’art. 116 è configurabile solo in caso di attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legale. La mera censura del cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova è estranea al sindacato di legittimità, che non può valutare l’attendibilità, la sufficienza o la congruità delle testimonianze.
In definitiva, la Corte ha ritenuto che tutte le censure mirassero a criticare la valutazione delle deposizioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito, e ha respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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