Inammissibile il ricorso che chiede una nuova interpretazione dell’accordo sindacale (Cass. civ. Sez. Lav n. 28953 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali, in quanto accertamento della comune volontà delle parti, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice del merito. Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, non potendo il ricorrente in cassazione contrapporre, sotto le spoglie della violazione di legge, una diversa e più favorevole soluzione interpretativa. È pertanto inammissibile il ricorso che, deducendo apparentemente la violazione delle norme ermeneutiche, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice del merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.
Il Fatto
La controversia riguarda il recupero, avviato dall’INPS a partire dal marzo 2019, dell’importo versato in eccedenza a titolo di assegno ad personam percepito da una dipendente in ragione del superiore trattamento retributivo goduto presso l’ente di provenienza all’atto del passaggio all’Istituto. L’ente aveva omesso il totale assorbimento dell’assegno a seguito degli incrementi stipendiali riconosciuti per effetto del rinnovo del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009.
La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la decisione del Tribunale, accogliendo la domanda dell’assicurata e ritenendo prescritto il credito dell’Istituto: il termine decennale di prescrizione, sospeso dall’accordo sindacale dell’ottobre 2007 per un solo anno, era tornato a decorrere dall’ottobre 2008 e si era compiuto nell’ottobre 2018, prima dell’avvio del recupero.
La Motivazione della Corte
L’INPS ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., del verbale d’intesa 11.10.2007 e degli artt. 38 e 39 CCNL 2006/2009, nonché degli artt. 2033, 2935, 2944 e 2946 cod. civ., imputando alla Corte territoriale di aver dato rilievo assorbente al contenuto dell’accordo sindacale, là dove esso andava letto come intesa di fatto diretta a prorogare la sospensione della procedura di recupero.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, richiamando i propri precedenti Cass. n. 3636/2023 e Cass. n. 9828/2024 e rilevando che il giudice del merito aveva partitamente vagliato ciascuna delle circostanze dedotte. La lettura proposta dall’Istituto — un termine annuale inteso come mobile e procrastinabile fino alla successiva intesa nazionale — non trova sostegno nel dato letterale.
Il passaggio centrale riguarda i limiti del sindacato di legittimità. Secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. S.U. n. 1914/2016), per far valere la violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare specificamente le regole asseritamente violate e precisare in qual modo il giudice del merito se ne sia discostato, con conseguente inammissibilità del motivo che si risolva nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 10554/2010, Cass. n. 25728/2013). Non è richiesto che l’interpretazione accolta sia l’unica possibile o la migliore in astratto, ma solo che sia una delle possibili e plausibili (Cass. n. 23982/2022, Cass. n. 5016/2014).
Nel caso concreto, la lettura della Corte territoriale è apparsa aderente al dato letterale e coerente con la ratio dell’accordo, volto a consentire, entro lo spatium deliberandi annuale, il raggiungimento di un’intesa sul riassorbimento. L’Istituto non può neppure sollecitare in sede di legittimità una valutazione del comportamento concludente delle parti, perché tale critica investe il merito.
Le censure dell’INPS postulano dunque una rivalutazione dei fatti accertati nel giudizio di merito, imponendosi la conferma del costante orientamento che reputa inammissibile il ricorso con cui si deduca apparentemente una violazione di legge mirando, in realtà, a un nuovo esame del merito (Cass. n. 18721/2018, Cass. n. 8758/2017). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.