Rito Fornero: contro l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. n. 92/2012 l’unico rimedio è l’opposizione, non l’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7063 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito cd. Fornero il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase a istruttoria sommaria e una seconda fase a cognizione piena che ne costituisce prosecuzione. Avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, l’unico rimedio esperibile è il ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012, non essendo ammesso appello alla corte territoriale né ricorso per saltum in cassazione. L’ordinanza resa all’esito della fase sommaria è impugnabile con l’appello alla Corte d’appello solo quando, alla stregua del suo contenuto sostanziale, risulti emessa all’esito di un’istruttoria a cognizione piena, per unificazione delle fasi: evenienza che ricorre se il giudice abbia espressamente conferito al procedimento la natura di plena cognitio o tale natura risulti dall’interpretazione della decisione. Se il giudice del gravame ha qualificato e trattato l’impugnazione come appello, senza applicare il rito speciale, il ricorso per cassazione è disciplinato dalle regole ordinarie e non dal termine breve di cui all’art. 1, comma 62, l. n. 92/2012.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di un ente militare alleato con sede in Italia, impugnava il proprio licenziamento con ricorso ex art. 1, comma 48, l. n. 92/2012 dinanzi al Tribunale. Il giudice rigettava il ricorso con ordinanza, dichiarando il difetto di legittimazione passiva degli enti convenuti, in applicazione di un precedente di legittimità.
Il lavoratore proponeva impugnazione direttamente alla Corte d’appello, qualificando l’atto come appello. La corte territoriale dichiarava l’inammissibilità del gravame, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse un’ordinanza conclusiva della fase sommaria, avverso la quale l’unico rimedio esperibile era l’opposizione dinanzi allo stesso tribunale. Il lavoratore ricorreva per cassazione e gli Stati Uniti d’America resistevano con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dapprima disatteso la proposta di definizione accelerata del ricorso, che ne aveva ipotizzato l’inammissibilità per tardività ai sensi dell’art. 1, comma 62, l. n. 92/2012. Il Collegio ha escluso l’applicabilità del termine breve, osservando che la corte territoriale non aveva applicato il rito Fornero nel proprio grado, avendo qualificato e trattato l’impugnazione come appello e pronunciato con le forme del rito ordinario. Ne consegue che, non essendo stata notificata la sentenza, il ricorso per cassazione doveva ritenersi tempestivo in relazione al termine cd. lungo semestrale ex art. 327 c.p.c.
Passando all’esame dei motivi, la Corte ha affrontato la questione centrale relativa al provvedimento conclusivo della fase sommaria del rito Fornero. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità per cui, avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 1, comma 49, l. n. 92/2012, non è ammesso appello, ma solo l’opposizione dinanzi allo stesso giudice, né è esperibile il ricorso per saltum in cassazione. Ha precisato che la facoltatività dell’opposizione non implica la possibilità di sostituire il mezzo prescritto dalla legge con un altro scelto dalla parte.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che l’ordinanza del tribunale avesse natura sostanziale di sentenza per unificazione delle fasi: il provvedimento non conteneva alcuna espressione della volontà di conferire al procedimento la natura di plena cognitio, non dava atto di attività istruttoria a cognizione piena e risultava deciso “in ossequio al principio della ragione più liquida”. Forma e sostanza coincidevano pertanto nella qualifica di ordinanza resa all’esito della fase sommaria.
La Corte ha poi giudicato inammissibile il primo motivo del ricorso, volto a giustificare la scelta strategica di adire la corte territoriale con considerazioni estranee ai parametri normativi dedotti, e infondato il secondo, correttamente deciso dalla corte di merito in applicazione dell’orientamento richiamato. Ha infine rilevato il difetto di interesse all’impugnazione della seconda ratio decidendi, relativa al difetto di legittimazione passiva, e l’inammissibilità degli altri motivi per l’eterogeneità dei parametri normativi indicati. Il ricorso principale è stato rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
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Nota della Redazione
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