Compensazione per ritardo del volo anche senza check-in all’orario previsto (Cass. civ. Sez. III n. 7010 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il passeggero di un volo ritardato di almeno tre ore ha diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 anche quando non si sia presentato al banco di accettazione all’orario originariamente indicato dal vettore. La condizione di applicabilità del Regolamento posta dall’art. 3, par. 2, lett. a) — presentazione all’accettazione secondo le modalità e all’ora precedentemente stabilite — non opera quale presupposto autonomo del diritto alla compensazione per il ritardo, poiché la giurisprudenza europea ha assimilato il volo ritardato a quello cancellato quanto alla perdita di tempo. La compensazione ristora il ritardo all’arrivo a destinazione finale, non l’attesa in aeroporto, con la conseguenza che il preavviso del ritardo non esime il vettore, salvo che ricorrano circostanze eccezionali.

Il Fatto

Una società che opera nel trasporto aereo è stata convenuta davanti al Giudice di pace da una mandataria che agiva per conto di due passeggeri, per ottenere la compensazione pecuniaria di euro 1200,00 per il ritardo di oltre tre ore di un volo sulla tratta Cancun – Milano Malpensa.

Il Giudice di pace aveva respinto la domanda, ritenendo non dovuta la compensazione perché i passeggeri non si erano presentati all’imbarco all’orario inizialmente indicato e, preavvisati del ritardo, avevano atteso la partenza presso il luogo di villeggiatura. Il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento dell’appello, ha riformato la decisione e ha condannato la compagnia al pagamento della somma. Avverso la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la controricorrente ha resistito.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda sulla tesi secondo cui la sentenza Sturgeon avrebbe esteso la compensazione ai voli ritardati lasciando ferme le condizioni soggettive di applicabilità del Regolamento, tra cui la presentazione al check-in all’orario stabilito. Da qui la conclusione della ricorrente: chi non si presenta a quell’ora non può invocare né le tutele previste per il negato imbarco né quelle per il ritardo, perché le misure di assistenza presuppongono la presenza in aerostazione.

La Corte disattende il motivo perché infondato. Richiamando la giurisprudenza europea, osserva che il Regolamento CE n. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza e che la Corte di Giustizia ha ripetutamente assimilato i passeggeri dei voli ritardati di almeno tre ore a quelli dei voli cancellati, riconoscendo anche ai primi il diritto alla compensazione pecuniaria. Vengono citate sul punto la sentenza della Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon), la sentenza della Grande Sezione 26 febbraio 2013, C-11/11, e la sentenza 23 ottobre 2012, C-581/10, oltre a Cass. Sez. 3 n. 1584 del 2018 in tema di onere della prova.

Il percorso argomentativo si concentra sulla funzione della compensazione. Il Tribunale, confermato dalla Corte, ha affermato che scopo del rimedio non è ristorare il passeggero per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì compensare la perdita di tempo rispetto alla programmazione originaria del volo. La responsabilità del vettore resta esclusa solo dal caso fortuito o dalla forza maggiore, cui si aggiunge il congruo preavviso che consenta al passeggero di organizzarsi diversamente, secondo il termine dell’art. 5, comma 1, lett. c).

Ne deriva che il rilievo decisivo è il ritardo all’arrivo a destinazione finale, sul quale è calibrato l’ammontare dovuto ai sensi dell’art. 7, e non il ritardo della partenza. La condizione di presentazione all’accettazione non può quindi essere elevata a presupposto autonomo della compensazione, né il preavviso ricevuto dai passeggeri impedisce il sorgere del diritto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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