Ricorso inammissibile se chiede rilettura delle prove di merito (Cass. civ. Sez. II n. 12168 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, contrapponendone uno difforme, perché l’esame e la valutazione delle prove sono sottratti al sindacato di legittimità. La doglianza di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello di prudente apprezzamento, o il valore proprio di una differente risultanza probatoria. La censura che si limiti a dedurre il cattivo esercizio del prudente apprezzamento è ammissibile solo nei rigorosi limiti in cui il novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ancora consente il sindacato sui vizi di motivazione. Il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici è inammissibile.

Il Fatto

Una società ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello ha rigettato il gravame proposto contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il saldo dei compensi relativi a prestazioni di consulenza, svolte in favore della società ingiunta in relazione alla stipula di un contratto per la realizzazione di un parco fotovoltaico.

La società aveva negato il conferimento dell’incarico professionale oneroso e aveva invocato la clausola arbitrale contenuta nello statuto societario, sostenendo che la controversia attenesse al rapporto endosocietario. La causa perviene al Collegio dopo richiesta di decisione formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., a seguito di proposta di definizione per inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’istanza di riunione proposta dalla ricorrente, rilevando che i due procedimenti hanno ad oggetto sentenze distinte e non vi è ragione di trattazione unitaria.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Al di là della rubrica, esso veicola il tentativo di ottenere in sede di legittimità una rilettura dei documenti e una rivalutazione delle testimonianze, con esito diverso da quello raggiunto dalla Corte d’Appello. Il principio è netto: l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, perché a questa Corte spetta solo il controllo logico-formale e di correttezza giuridica, mentre resta riservato al giudice di merito individuare le fonti del convincimento, valutarne l’attendibilità e scegliere le prove idonee a dimostrare i fatti (richiamata Cass. Sez. V n. 32505 del 2023).

Quanto alla denuncia di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la Corte osserva che è solo apparente: la doglianza è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia preteso di attribuire alla prova un valore diverso dal prudente apprezzamento, oppure il valore proprio di una differente risultanza probatoria. Se invece si deduce il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, la censura è ammissibile solo nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (richiamata Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020). La Corte esclude inoltre ogni inversione dell’onere della prova: i giudici di merito hanno accertato la conclusione del contratto e il suo carattere oneroso sulla base dei documenti prodotti dal controricorrente e delle dichiarazioni confermative di alcuni testi, negando rilievo alle testimonianze indotte dalla società sulla motivata dichiarazione di loro inattendibilità.

Il secondo motivo è inammissibile. La censura di omesso esame di fatti decisivi si scontra, per un verso, con la preclusione derivante dalla regola dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., a fronte di un doppio accertamento conforme dei giudici di primo e secondo grado; per altro verso, maschera il tentativo di prospettare una lettura alternativa delle dichiarazioni testimoniali, scontrandosi con il principio per cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici (richiamata Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019).

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Esso attacca l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la clausola arbitrale dello statuto societario non poteva applicarsi alla controversia, riguardando le sole controversie endosocietarie. La doglianza si sostanzia nella prospettazione di una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella del giudice di merito, la quale non integra motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.

Sussistendo i presupposti dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese. Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis e la Corte ha deciso in conformità alla proposta, trova applicazione l’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.: la ricorrente è condannata a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. Quanto alla disciplina intertemporale, la Corte richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite (n. 27433 del 2023), secondo cui la normativa è immediatamente applicabile, in deroga all’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, anche ai giudizi pendenti alla data del 28 febbraio 2023 e a quelli introdotti con ricorso notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza, come quello in esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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