Inammissibile ricorso per cassazione su questioni nuove di protezione internazionale (Cass. civ. Sez. I n. 7303 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che, ai sensi dell’art. 13 dlgs. 286/1998, ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione è inammissibile quando le censure relative al diniego della protezione internazionale non risultino proposte nel giudizio di merito. La questione introdotta per la prima volta in sede di legittimità, senza indicazione dell’atto difensivo con cui sarebbe stata sottoposta al giudice di merito, è inammissibile. La statuizione della Commissione territoriale non impugnata con ricorso giurisdizionale non può essere sindacata dal giudice di legittimità. Il motivo che censura il difetto di motivazione è inammissibile se non individua i temi di indagine trascurati.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al Giudice di Pace di Milano il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto. Il ricorso veniva rigettato con provvedimento del 05.04.2023, depositato il 06.04.2023, sul rilievo del precedente rigetto della richiesta di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Le amministrazioni intimate non svolgevano difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. 13/2017, convertito con legge 46/2017, per difetto di notificazione del provvedimento con cui la Commissione territoriale aveva respinto la domanda di protezione internazionale. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per la novità della questione, prospettata per la prima volta in sede di legittimità, in difetto di indicazione dell’atto difensivo attraverso cui sarebbe stata introdotta nel dibattito processuale davanti al giudice del merito.
Il secondo e il terzo motivo deducevano la violazione dell’art. 13, comma 3, dlgs. 286/1998, degli artt. 10, comma 4, e 19 dlgs. 286/1998, dell’art. 3 dlgs. 251/2007 e dell’art. 8 CEDU, sul presupposto della sussistenza dei requisiti per l’asilo politico e per la protezione sussidiaria. Esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti inammissibili: essi miravano a una ripetizione del giudizio sul fondamento dei presupposti applicativi della protezione davanti alla Corte di legittimità, senza considerare che la richiesta era stata rigettata dalla Commissione territoriale con statuizione non impugnata con ricorso giurisdizionale.
La Corte ha aggiunto che le deduzioni risultano presentate per la prima volta anche in questo grado, in assenza di precisa indicazione dell’atto difensivo con cui sarebbero state proposte davanti al giudice di pace.
Il quarto motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, con conseguente nullità. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo solo generico, senza indicazione dei temi di indagine trascurati dal giudice del merito.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile nel suo complesso. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle amministrazioni intimate.
Nota della Redazione
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