Centrali geotermiche: pozzi e impianti rilevano per la rendita fino al 2015 (Cass. civ. Sez. V n. 11329 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di centrali geotermiche, ai sensi dell’art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 88 del 2005, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori, a prescindere dalla collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e a incidere sulla determinazione della rendita catastale. Tali componenti non sono funzionali all’attività estrattiva e allo sfruttamento della miniera, ma alla produzione di energia elettrica, e non rientrano nella disciplina dell’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931. A decorrere dal 1° gennaio 2016, per effetto della legge n. 208 del 2015, priva di efficacia retroattiva, le parti impiantistiche sono invece escluse dalla stima diretta.
Il Fatto
La società titolare di una centrale di produzione di energia geotermica ha impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato la rendita dell’impianto, proposta dal contribuente con la d.o.c.f.a. del 2014. Il ricorso è stato rigettato in primo grado e accolto in appello. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto i pozzi di estrazione e reiniezione elementi essenziali della miniera, catastalmente irrilevanti, e ha invece confermato la valutazione dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori, quali elementi che assicurano l’autonomia funzionale e reddituale dell’impianto.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. Le società, tra cui quella subentrata nella titolarità del bene all’esito di una scissione, hanno resistito e proposto ricorso incidentale. La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è fondato. La Corte muove dalla premessa che l’avviso è stato adottato nel 2016, all’esito di una d.o.c.f.a. presentata nel 2014, e che la controversia ha ad oggetto la determinazione della rendita catastale sino al 31 dicembre 2015, nel vigore della disciplina anteriore alla legge n. 208 del 2015. Su questo punto le controricorrenti hanno confermato l’allegazione dell’Agenzia.
Il Collegio ribadisce il principio già affermato dalle più recenti pronunce di legittimità: i pozzi, inseriti in una centrale geotermica, non sono funzionali all’attività estrattiva e allo sfruttamento della miniera, ma alla produzione di energia elettrica. La disciplina delle miniere richiamata dall’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931 non trova quindi applicazione. I pozzi intercettano acque riscaldate e vapori, convogliati nei vapordotti verso la turbina, il cui asse è collegato all’alternatore e al trasformatore, che immette la corrente nella rete di distribuzione; l’acqua è poi reiniettata per iniziare un nuovo ciclo.
Da qui la qualificazione come bene complesso: assumono rilievo tutti gli impianti necessari al ciclo produttivo, laddove sia impossibile separare l’uno dall’altro senza sostanziale alterazione del bene, che altrimenti non sarebbe più qualificabile come centrale elettrica. La Corte richiama i precedenti di Sez. V n. 27196 del 2022, Sez. V n. 3277 del 2019 e Sez. VI n. 3354 del 2015.
Il diverso principio della Sez. VI n. 1827 del 2023, secondo cui pozzi e vapordotti ricadono nella nuova disciplina, non rileva ratione temporis: la legge n. 208 del 2015 non ha efficacia retroattiva ed esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo solo dal 1° gennaio 2016.
Il ricorso incidentale è rigettato. I motivi sulla rilevanza catastale di vapordotti, alternatori e trasformatori sono infondati per le ragioni esposte. Il motivo sull’onere motivazionale è infondato: in caso di d.o.c.f.a. l’obbligo è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, salva motivazione più approfondita in caso di diversa valutazione degli elementi di fatto, secondo i precedenti richiamati. Il motivo sull’art. 115 cod. proc. civ. è inammissibile: la perizia di parte è semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, e il giudice di merito non è tenuto a confutarne il contenuto.
La sentenza è cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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