Prova contraria del contribuente e onere dell’Agenzia sulle fatture inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 7600 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA e di imposte sui redditi, quando l’amministrazione finanziaria contesta l’inesistenza oggettiva di operazioni poste a fondamento della detrazione dell’imposta e della deduzione dei costi, grava sull’Agenzia l’onere di provare che l’operazione documentata dalla fattura non è stata posta in essere, mediante elementi presuntivi o indiziari, anche sotto forma di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o della deduzione, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture contabili o l’evidenza dei pagamenti, strumenti di regola adoperati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. L’amministrazione non deve invece provare la mala fede del contribuente, poiché, accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile una sua buona fede. Nel giudizio tributario la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante non spiega efficacia vincolante automatica e può essere valutata dal giudice come fonte di prova, unitamente agli altri elementi acquisiti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione, con tre motivi, la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva accolto l’appello della società contribuente avverso la decisione di primo grado, sfavorevole a quest’ultima. Oggetto della controversia è un avviso di accertamento relativo all’anno 2007, con il quale l’Ufficio, all’esito di una verifica della Guardia di finanza nei confronti di una diversa società, aveva ripreso a tassazione costi indebitamente detratti ai fini IVA in relazione a quattordici fatture, ritenute afferenti a prestazioni oggettivamente inesistenti, e aveva rettificato i costi della produzione e il valore delle rimanenze.

La società contribuente, costituendosi con controricorso, ha sostenuto la correttezza della decisione di appello, che aveva ravvisato la prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni sulla base della documentazione prodotta sin dal primo grado, tra cui perizie giurate, contratto di appalto, certificazione catastale e certificato di agibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il motivo è stato giudicato infondato. Il vizio di motivazione meramente apparente ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito e di chiarire su quali prove ha fondato il convincimento, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016. Nella specie la Commissione tributaria regionale ha esposto in modo sufficiente, ancorché stringato, le ragioni dell’accoglimento, indicando gli elementi probatori esaminati e la documentazione prodotta, così attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

Con il secondo motivo l’Agenzia lamentava la violazione dei criteri di distribuzione dell’onere della prova. La Corte ha ribadito l’orientamento consolidato: l’amministrazione deve provare l’inesistenza oggettiva delle operazioni, anche mediante indizi, mentre il contribuente deve dimostrare l’effettiva esistenza delle prestazioni, non bastando la fattura, la regolarità formale delle scritture o i mezzi di pagamento. Il giudice tributario deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi e solo dopo, se li ritenga gravi, precisi e concordanti, passare alla prova contraria del contribuente, secondo il principio dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. La Corte ha richiamato, tra le altre, Cass. n. 28628 del 2021 e Cass. n. 25113 del 2020.

La Commissione tributaria regionale, ad avviso della Corte, si è attenuta a tali principi e ha ritenuto assolto l’onere probatorio a contrario mediante una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, valorizzando la corrispondenza tra il valore dell’opificio realizzato e la base imponibile delle fatture contestate.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La sentenza penale di non luogo a procedere del GUP non è stata estesa automaticamente al processo tributario: il giudice di appello vi ha fatto riferimento in via meramente rafforzativa delle conclusioni già raggiunte, nel rispetto dell’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, come affermato da Cass. Sez. V n. 19786 del 2011. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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