Cartella esattoriale legittima senza avviso bonario e motivata per relationem (Cass. civ. Sez. V n. 5981 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatica ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 è legittima anche in assenza della comunicazione preventiva di irregolarità, tutte le volte in cui la pretesa riguardi somme esposte in dichiarazione dal contribuente e da questi non versate, senza che emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 presuppone l’esistenza di dette incertezze e non opera per il mero recupero di imposte dichiarate e non pagate. La cartella è congruamente motivata mediante il richiamo alla dichiarazione e l’indicazione del titolo della pretesa e del dettaglio degli addebiti. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione.
Il Fatto
Il contribuente impugna una cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione gli ha intimato il pagamento di Irpef e addizionali relative all’anno 2006, a esito di un controllo automatico della dichiarazione.
La Commissione tributaria provinciale di Roma rigetta il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio conferma, ritenendo la cartella sufficientemente motivata, non necessaria la comunicazione bonaria, regolare la notifica a persona addetta alla casa e dovuti interessi e sanzioni. Il contribuente ricorre per cassazione con sei motivi; resiste l’agente della riscossione e si costituisce l’Agenzia delle Entrate ai soli fini della partecipazione all’udienza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 16887 del 2013: l’onere va valutato con riferimento ai singoli motivi, verificando se l’esame dell’atto o del documento non specificamente indicato risulti indispensabile alla comprensione delle doglianze.
È respinta anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’agente della riscossione. Le Sezioni Unite n. 16412 del 2007 hanno affermato che il contribuente che impugni la cartella può agire indifferentemente verso l’ente impositore o verso il concessionario; nella specie il giudizio di primo grado era stato promosso notificando il ricorso a entrambi.
Il primo e il sesto motivo, esaminati congiuntamente perché deducono difetto di motivazione, sono infondati. La Corte ricorda che la motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, non consentendo alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento (Sezioni Unite n. 19881 del 2014). La sentenza d’appello può essere motivata per relationem se dà conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma: la corte territoriale si è confrontata con i motivi di gravame e ha indicato il percorso argomentativo, oltre agli elementi della cartella.
Il secondo motivo è infondato. È consolidato il principio per cui la notifica della cartella a esito di controllo automatico è legittima senza comunicazione preventiva ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 quando la pretesa derivi da omessi versamenti di somme dichiarate. La comunicazione è necessaria solo in presenza di errori nella dichiarazione o di incertezze su aspetti rilevanti di essa ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (Cass. n. 33344 del 2019). Nel caso concreto la commissione regionale ha accertato che erano stati iscritti a ruolo i soli tributi che il contribuente aveva riconosciuto dovuti e non aveva pagato, con conseguente insussistenza di incertezze.
Il terzo motivo è infondato alla luce delle Sezioni Unite n. 22281 del 2022: nel controllo automatizzato il contribuente è già nella condizione di conoscere i presupposti della pretesa e l’onere di motivazione può essere assolto con il mero richiamo alla dichiarazione. Il quarto motivo è infondato perché l’inesistenza della notifica è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali; ogni altra difformità integra una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 21865 del 2016; Sezioni Unite n. 14916 del 2016). Accertata in fatto la regolarità della notifica, interessi e sanzioni sono dovuti. Il quinto motivo resta assorbito. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.