Autovelox segnalati con cartello senza obbligo di indicare calcolo velocità media (Cass. civ. Sez. II n. 19377 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento elettronico delle violazioni del limite di velocità, l’art. 142 cod. strada prescrive l’obbligo di segnalare la presenza dell’apparecchio di controllo, ma non impone di specificare il tipo di strumento né le modalità del rilevamento. L’obbligo di segnalazione è assolto con l’apposizione di un cartello che avverte che la strada è sottoposta a controllo elettronico della velocità, senza ulteriori precisazioni. Ne consegue che è illegittimo il giudizio di inadeguatezza della segnalazione fondato sulla sola circostanza che l’impianto misuri la velocità media su un tratto determinato, trattandosi di valutazione condotta in astratto e non in concreto. Il giudizio che non si fondi su circostanze concrete dei luoghi integra vizio di motivazione ed è censurabile in cassazione.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, al verbale che le contestava la violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada, per avere un proprio automezzo superato il limite di velocità su un tratto di strada comunale. Il ricorso, rigettato dal giudice di pace, veniva accolto in appello dal tribunale, che annullava la sanzione.
Il tribunale rilevava che la violazione era stata accertata con apparecchiatura elettronica che misurava la velocità media tenuta dagli autoveicoli in un determinato tratto, caratteristica non adeguatamente segnalata agli automobilisti, indicando il cartello esistente soltanto la dicitura di controllo elettronico della velocità. Il Comune proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza, affidandosi a un unico motivo incentrato sulla violazione delle norme del codice della strada e sul vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Il percorso argomentativo muove dall’analisi dell’art. 142 cod. strada, che prevede l’utilizzabilità delle apparecchiature di controllo anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati e stabilisce che esse devono essere segnalate e ben visibili mediante cartelli o dispositivi di segnalazione luminosa. La norma pone, quale unica condizione per l’uso degli apparecchi, la loro previa adeguata segnalazione, senza ulteriori precisazioni.
Secondo la Corte, oggetto dell’obbligo di segnalazione è la presenza dell’apparecchio automatico di controllo, non il tipo di apparecchio né le modalità con cui esso opera il rilevamento. Significativo è che tale obbligo sia formulato allo stesso modo per tutti gli apparecchi elettronici, senza distinzioni tra quelli che accertano la velocità da un punto fisso e quelli che la calcolano come velocità media su tratti determinati, benché questo tipo di strumento sia espressamente previsto dalla medesima disposizione.
L’indistinta previsione legislativa impedisce di operare distinzioni sul contenuto dell’obbligo. Se la legge avesse voluto diversificare la segnalazione in relazione ai diversi tipi di apparecchi, lo avrebbe introdotto. L’identità e l’uniformità della disciplina costituiscono un sicuro indice di interpretazione letterale che porta a escludere che l’obbligo di segnalazione debba assumere contenuti ulteriori e specifici, cioè l’indicazione delle modalità di esecuzione dell’accertamento.
La Corte ritiene quindi arbitrario e ingiustificato il giudizio di inadeguatezza della segnalazione formulato dal tribunale. Esso è frutto di una valutazione condotta solo in astratto, fondata sulla mera ragione che l’impianto misurava la velocità media degli autoveicoli, e non su un giudizio di fatto ancorato alle circostanze concrete relative allo stato dei luoghi, di fronte al quale il sindacato di legittimità deve arrestarsi. Del tutto generica e meramente assertiva è altresì l’affermazione secondo cui un apparecchio di tale tipo consentirebbe la visibilità del solo strumento posto all’ingresso del tratto e non di quello finale.
La cassazione con rinvio al tribunale, in persona di diverso magistrato, è quindi pronunciata anche per il riconosciuto vizio di carenza di motivazione, non avendo il giudice di merito fondato il proprio convincimento su ragioni e circostanze concrete.
Nota della Redazione
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