Data certa della scrittura di adesione e incasso dell’assegno nella l.c.a. (Cass. civ. Sez. I n. 7765 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore, in sede di formazione dello stato passivo, sono terzi rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione: trova quindi applicazione l’art. 2704, comma 1, cod. civ. L’onere probatorio del creditore istante è soddisfatto quando questi produca documentazione munita di data certa anteriore all’apertura del concorso e perciò opponibile ai creditori. La certezza della data può derivare anche da fatti atipici, purché obiettivi, sottratti alla disponibilità di chi li invoca e di livello di certezza pari a quello dei fatti tipici. Il giudice di merito deve accertare se l’incasso dell’assegno da parte della cooperativa, accompagnato dall’attestazione bancaria di addebito, costituisca fatto idoneo a stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione della scrittura di adesione.

Il Fatto

Il Tribunale di Tivoli, con decreto del 12/5/2023, rigetta l’opposizione proposta dalla ricorrente allo stato passivo formato dal commissario liquidatore di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa. Il credito vantato, in via chirografaria, ammonta a € 7.380,00 e deriva da due contratti di adesione a fondi societari: il primo denominato Fondo di Solidarietà e Risparmio tra soci n. 680, il secondo Fondo Accumulo – CSFP Ordinario-annuale n. 681.

Il Tribunale esclude l’ammissibilità del credito perché i contratti di adesione non risultano muniti di data certa e dunque non sono opponibili alla procedura; la prova testimoniale sull’anteriorità della data non è ammessa perché genericamente formulata; la documentazione prodotta dimostra solo la fuoriuscita delle somme dal conto della ricorrente, non il loro incasso da parte della cooperativa. La ricorrente propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, e in particolare Cass., Sezioni Unite, n. 4213 del 2013, ribadita da Cass. n. 33724 del 2022: il commissario liquidatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria, con la conseguente applicabilità dell’art. 2704, comma 1, cod. civ. L’onere probatorio del creditore istante può quindi ritenersi soddisfatto quando sia prodotta documentazione idonea, perché dotata di data certa anteriore all’apertura del concorso, a dimostrare la fondatezza della pretesa.

L’art. 2704, comma 1, cod. civ. contempla situazioni tipiche di certezza della data, ma la seconda parte della norma prevede altri fatti, non tassativi, dai quali l’anteriorità della formazione del documento risulta in modo egualmente certo. Il limite è che il fatto sia obiettivo, non riconducibile a chi lo invoca e sottratto alla sua disponibilità, così da raggiungere un livello di certezza pari a quello dei fatti tipici. La Corte richiama sul punto Cass. n. 12090/2023, n. 27192/2019, n. 26115/2017 e n. 19656/2015.

Con riferimento alla prima voce di credito, relativa al contratto di adesione n. 680, la ricorrente ha prodotto il contratto e la ricevuta, entrambi privi di data certa, ma anche la copia dell’assegno bancario non trasferibile tratto sulla banca, con girata a favore della cooperativa e timbro di incasso, oltre all’attestazione dell’istituto di credito dell’avvenuto addebito.

Il Tribunale avrebbe dovuto accertare se l’assegno, emesso per un importo corrispondente a quello che la socia si obbligava a versare, munito di timbro e accompagnato dall’attestazione bancaria, costituisse fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione della scrittura rispetto all’apertura della procedura. Il Tribunale ha invece trascurato tale accertamento, muovendo dall’assunto della inopponibilità della scrittura e valutando i documenti solo per escludere la prova della ricezione delle somme. Su questo punto il motivo è accolto.

Quanto alla seconda voce di credito, relativa al contratto n. 681, il Tribunale ha escluso, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità, che i RID fossero idonei a dimostrare l’esistenza del credito e a fornire la prova della data certa della scrittura: gli addebiti non indicavano in modo specifico il destinatario e l’autorizzazione permanente era anch’essa priva di data certa. Su tale pretesa il motivo è inammissibile. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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