Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26361 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, pur strumentali all’equilibrio di bilancio e alla stabilità della gestione, impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Siffatto prelievo, non riconducibile a un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, è incompatibile con il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., la cui previsione è riservata al legislatore. In tema di prescrizione, la domanda volta alla riliquidazione degli importi è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., non operando il termine quinquennale, poiché esso presuppone la liquidità ed esigibilità del credito posto a disposizione dell’assicurato.
Il Fatto
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti impugna la sentenza n. 369/2023 della Corte d’appello di Milano, che aveva respinto in parte qua il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede. Il primo giudice aveva dichiarato illegittime le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un’iscritta.
La Cassa propone tre motivi di ricorso, tutti per violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., illustrati da memoria. La controricorrente resiste. A seguito della richiesta di decisione depositata dalla Cassa rispetto alla proposta di definizione accelerata, è fissata l’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo sono esaminati congiuntamente, per l’intima connessione, e sono dichiarati manifestamente infondati. Il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, in funzione dell’equilibrio di bilancio, atti che incidano su un trattamento pensionistico già determinato. Un simile prelievo è incompatibile con il principio del pro rata e costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore.
La Corte richiama Cass. n. 603/2019, che a sua volta valorizza la Corte cost. n. 173/2016: è la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., a rendere illegittima la ritenuta. L’orientamento, avviato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con numerose pronunce, è dichiarato consolidato e confermato.
La terza doglianza, che prospetta l’applicabilità della prescrizione quinquennale, è parimenti respinta. La Corte richiama Cass. n. 31527/2022: il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. e art. 129 del r.d.l. n. 1827/1935 presuppone la liquidità ed esigibilità del credito. Quando è in contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.
Non giova il richiamo all’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, che riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione: la fattispecie concerne un’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima, che non condivide la disciplina del sistema di calcolo pensionistico. Escluso il diverso ambito applicativo delle due norme, non sussiste questione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. Le argomentazioni della memoria non introducono elementi nuovi.
Il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna alle spese. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, trova applicazione l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con condanna al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di una ulteriore in favore della Cassa delle Ammende, secondo Cass. Sez. Un. n. 27195/2023 e n. 27433/2023.
Nota della Redazione
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