Respingimento dello straniero nullo senza informativa sulla protezione internazionale (Cass. civ. Sez. I n. 8738 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le autorità competenti hanno il dovere di fornire allo straniero presenti ai valichi di frontiera o nei centri di trattenimento l’informativa sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale, ai sensi dell’art. 8 della direttiva 2013/32/UE e degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. n. 142/2015 e art. 10-ter, comma 1, d. lgs. n. 286/1998. L’omissione determina la nullità del decreto di respingimento e del conseguente provvedimento di trattenimento. La scelta dello straniero di non presentare domanda di asilo deve essere una scelta informata. La nullità del respingimento, ove manifesta, è rilevabile anche in sede di convalida del trattenimento, poiché il sindacato del giudice involge incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto.

Il Fatto

Il ricorrente, sbarcato in Italia, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal Questore, eseguito con trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri. Il Giudice di pace convalidava il trattenimento, rilevando che dal foglio notizie allegato risultava che lo straniero era venuto in Italia per cercare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale.

Il giudice escludeva altresì che il respingimento fosse collettivo, essendo stata valutata singolarmente la posizione del trattenuto. Avverso il decreto di convalida il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 10, comma 4, e 10-ter d. lgs. n. 286/1998 e dell’art. 8 della direttiva 2013/32/UE. Il giudice di pace aveva ritenuto che la mancata manifestazione della volontà di chiedere asilo al momento dello sbarco avesse sanato l’omessa informativa.

La Corte ritiene il motivo fondato. L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE impone agli Stati membri di fornire informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale a chi si trovi in centri di trattenimento o ai valichi di frontiera. Tale obbligo, alla luce degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. n. 142/2015, costituisce adempimento preliminare ed essenziale.

La Corte precisa che la rappresentazione, da parte del migrante, di una ragione di espatrio diversa dall’asilo — quale quella per motivi di lavoro — non esenta le autorità dall’obbligo informativo. L’art. 10-ter, comma 1 impone comunque di fornire l’informativa, poiché non si può escludere che chi cerca occupazione versi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo.

Ancor meno rilevante è la mancata proposizione della domanda di protezione: la scelta dello straniero di non richiederla deve essere una scelta informata. Le autorità non possono quindi invocare la reticenza del migrante. Il provvedimento impugnato è viziato dall’errore di diritto consistente nell’aver trascurato il valore precettivo della disciplina sull’informativa.

La Corte afferma che l’omesso dovere di informazione ostacola il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale. Il respingimento è pertanto illegittimo e tale illegittimità si riverbera sul trattenimento, inficiandolo a sua volta. Il sindacato del giudice di convalida, alla luce dell’art. 14 d. lgs. n. 286/1998 e dell’art. 5, par. 1, CEDU, involge incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto.

Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo. La Corte cassa il decreto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non convalida il trattenimento per l’intervenuta scadenza del termine perentorio di cui all’art. 14, comma 4, d. lgs. n. 286/1998. Quanto alle spese, non vi è luogo a regolazione, dovendo il compenso essere liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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