Confisca di merce priva di marchio obbligatoria anche senza ordinanza-ingiunzione (Cass. civ. Sez. II n. 1926 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative, la confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa è obbligatoria ai sensi dell’art. 20, comma 5, legge n. 689/1981. Essa deve essere disposta anche quando non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione, poiché il provvedimento ablatorio prescinde dall’irrogazione della sanzione pecuniaria. Diversamente, quando la confisca è facoltativa, perché riguarda cose intrinsecamente non pericolose, si fa luogo ad essa solo se contestualmente si procede all’irrogazione della sanzione pecuniaria. Ne consegue che la qualificazione errata della confisca come facoltativa non ne determina l’illegittimità quando sussistono i presupposti della confisca obbligatoria.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avanti al Tribunale di Palermo avverso l’ordinanza con cui la Camera di Commercio aveva disposto la confisca di verghe auree e argentifere, unitamente al verbale di contestazione e sequestro amministrativo redatto dagli organi doganali e di polizia tributaria. Si contestava alla società la violazione dell’art. 2 d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, per detenzione di merce priva della richiesta assegnazione del marchio, fuori dai casi di esenzione dell’art. 12 del medesimo decreto.

Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’Appello di Palermo rigettava l’appello, ritenendo che la confisca, pur qualificata come facoltativa, fosse legittima perché disposta con atto separato e successivo rispetto alla sanzione pecuniaria e perché sussistevano i presupposti per la sua irrogazione. Il Fallimento della società impugnava la sentenza in cassazione; la Camera di Commercio resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente principale censurava la sentenza per violazione degli artt. 16 e 20 legge n. 689/1981. Sosteneva che la confisca facoltativa non potesse essere irrogata senza una previa o contestuale ordinanza-ingiunzione, non essendo il verbale di contestazione un atto equipollente, e che il pagamento in misura ridotta inibisse l’emissione dell’ordinanza stessa.

La Corte ritiene il motivo infondato muovendo dalla natura della cosa sottoposta ad ablazione. Le verghe sono merci la cui messa in commercio senza richiesta di assegnazione del marchio integra violazione amministrativa. In tali casi opera il comma 5 dell’art. 20 legge n. 689/1981, richiamato nel testo come vigente ratione temporis.

Il Collegio distingue le due ipotesi. Se la confisca è obbligatoria, perché riguarda cose il cui uso o detenzione costituisce violazione amministrativa, il provvedimento ablatorio deve sempre aver luogo, anche se non viene emessa l’ordinanza-ingiunzione. Se invece è facoltativa, perché concerne cose intrinsecamente non pericolose, si fa luogo alla confisca solo se contestualmente si procede all’irrogazione della sanzione pecuniaria. Richiama, sul punto, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8517 del 14/04/2011.

Su questa base la Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata, che aveva qualificato la confisca come facoltativa: trattandosi in realtà di confisca obbligatoria, essa è stata legittimamente disposta dalla Camera di Commercio. Il rigetto del ricorso principale segue come conseguenza della rettifica della qualificazione giuridica.

Il ricorso incidentale della Camera di Commercio, che parimenti censurava la qualificazione della confisca come facoltativa, è dichiarato inammissibile per carenza di concreto interesse ad impugnare. La Corte osserva che, pur erroneamente qualificata come facoltativa, la confisca è stata ritenuta legittima; pertanto difetta un fatto costitutivo lesivo meritevole di specifica impugnazione incidentale, restando la controparte tutelata dal controricorso. Le spese di legittimità sono compensate per metà e poste per la restante metà a carico del ricorrente principale; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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