Rinuncia al ricorso tributario e comunicazione PEC equipollente: estinzione (Cass. civ. Sez. V n. 7791 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia al ricorso deve essere comunicata alla controparte ai sensi del vigente art. 390 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 35, comma 7, d. lgs. n. 149/2022. La comunicazione a mezzo PEC al controricorrente deve ritenersi equipollente a quella prevista dalla norma. Ne consegue l’estinzione del giudizio, con le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Fatto
La società contribuente, che produce energia elettrica da fonti rinnovabili, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al periodo di imposta 2012 per IVA e imposte dirette. La società ha dedotto di essere autoproduttore e, quindi, soggetto autorizzato a operare in esenzione di accisa e in esenzione IVA, non potendosi corrispondere l’IVA sull’accisa non versata.
La CTP di Foggia ha rigettato il ricorso e la CTR della Puglia, Sezione staccata di Foggia, con sentenza depositata il 23 settembre 2019, ha rigettato l’appello della società. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito dall’Ufficio con controricorso. Con memoria depositata il 10 maggio 2023 la ricorrente, preso atto dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica affrontata concerne la disciplina applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione e le modalità della sua comunicazione alla controparte. La Corte rileva che deve farsi applicazione del vigente art. 390 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 35, comma 7, d. lgs. n. 149/2022, secondo cui la rinuncia deve essere comunicata alla controparte.
Il Collegio accerta che l’istanza di rinuncia è stata comunicata a mezzo PEC al controricorrente. Su tale premessa la Corte afferma che tale comunicazione deve ritenersi equipollente a quella prevista dalla norma processuale, con la conseguenza che il requisito di legge deve intendersi soddisfatto.
Quanto alle spese, la Corte enuncia il principio per cui, in caso di estinzione, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La Corte dichiara pertanto estinto il ricorso, in accoglimento dell’istanza di rinuncia e senza necessità di esaminare i motivi del ricorso originario.
Nota della Redazione
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