Rateizzazione imposte scommesse e garanzia fideiussoria del concessionario (Cass. civ. Sez. V n. 21588 del 27.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione, per la generalità dei contribuenti, dell’obbligo di prestare fideiussione per la rateizzazione dei debiti d’imposta superiori a euro 50.000,00, previsto dall’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, non fa venir meno l’obbligo del concessionario abilitato alla raccolta delle scommesse di adeguare la garanzia già prestata per lo svolgimento della propria attività, quando essa si riveli incapiente. La disposizione speciale contenuta nell’art. 24 del d.l. n. 98 del 2011 non è derogata dalla previsione generale in materia di rateizzazione. Nel sistema delle imposte sul gioco la fideiussione svolge un ruolo centrale e presidia la corrispondenza tra imposta liquidata e versamenti effettuati, sicché il concessionario, che voglia usufruire del beneficio della rateizzazione, deve mantenere la garanzia idonea a coprire il debito per tutta la durata del piano.

Il Fatto

La società contribuente, concessionaria per la commercializzazione del gioco pubblico, aveva presentato istanza di rateizzazione del debito relativo all’imposta unica sulle scommesse per gli anni d’imposta 2014 e 2015. L’istanza non era stata accolta, perché subordinata alla prestazione di una garanzia che la società non aveva fornito. Da qui l’impugnazione di due cartelle di pagamento.

La CTP di Roma aveva rigettato il ricorso della società. La CTR del Lazio, in riforma, aveva accolto l’appello, rilevando che dal 28.12.2011, per effetto dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, non era più necessario prestare garanzia per la rateizzazione dei debiti d’imposta superiori a euro 50.000,00, e aveva annullato le cartelle. L’Amministrazione doganale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe l’inammissibilità del gravame di secondo grado, per asserita violazione del divieto di nova in appello e per formazione di un giudicato interno sul rigetto dell’istanza di rateizzazione, non impugnata. Il motivo è disatteso: l’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito, e l’Amministrazione non ha trascritto integralmente gli atti a sostegno della propria diversa lettura.

La Corte aggiunge che il diniego di rateizzazione non rientra espressamente tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, e che la sua (eventuale) impugnazione non determina alcuna preclusione: il contribuente può far valere le proprie ragioni nei confronti del successivo provvedimento impositivo.

Il secondo motivo riguarda l’obbligo del concessionario di prestare la garanzia fideiussoria in caso di rateizzazione. La Corte muove dalla qualifica di agente contabile del concessionario, che il regime concessorio non esclude, e dal conseguente maneggio di pubblico denaro, con i necessari controlli. L’art. 24 del d.l. n. 98 del 2011 disciplina la liquidazione dell’imposta unica, il controllo automatizzato, l’iscrizione a ruolo e l’escussione delle garanzie convenzionali. Il comma 7 consente la rateizzazione, ma esclude le garanzie del citato art. 3 bis quando la fideiussione già prestata a garanzia dell’imposta unica superi la somma da rateizzare.

La modifica dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, che ha eliminato il riferimento alla garanzia per la generalità dei contribuenti, non può però travolgere lo speciale obbligo del concessionario. La fideiussione richiesta in materia di giochi non è posta ai soli fini della rateizzazione, ma presidia in via generale la correttezza dell’entrata fiscale. La Corte enuncia così il principio di diritto: l’abrogazione dell’obbligo generalizzato di fideiussione non fa venir meno il dovere del concessionario di adeguare la garanzia già prestata, ove incapiente.

Il terzo motivo, sull’omessa motivazione dell’obbligo convenzionale, resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché verifichi l’effettiva capienza della garanzia originariamente rilasciata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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