Legittimo affidamento e onere di allegazione del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 7793 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimo affidamento del contribuente ex art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente, dalla buona fede di questi e dall’esistenza di circostanze specifiche e rilevanti. La portata generale della regola non esonera però il contribuente dall’allegare gli elementi concreti idonei a qualificare la fattispecie in termini di affidamento incolpevole. Il rimborso dell’imposta per annualità precedenti a quella oggetto di ripresa è atto di per sé neutro, e le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non vincolando neppure l’Amministrazione che le ha emanate.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente due avvisi di accertamento con cui recuperava I.V.A. indebitamente rimborsata per gli anni di imposta 2006 e 2008 e, per il 2006, l’imposta dovuta su prestazioni di autonoleggio rese a soggetti residenti. La contribuente impugnava gli atti davanti alla C.T.P. di Roma, che accoglieva parzialmente i ricorsi previa riunione.

Dopo l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale della contribuente, la C.T.R. del Lazio rigettava il gravame erariale. Seguiva il ricorso per cassazione di entrambe le parti: questa Corte, con sentenza di rinvio, cassava la decisione. La C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, accoglieva allora l’appello dell’Ufficio e rigettava quello incidentale, escludendo l’efficacia esimente del legittimo affidamento e negando che i servizi di autonoleggio integrassero un pacchetto turistico. Contro tale pronuncia la rappresentante fiscale della contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 e del principio del legittimo affidamento, per avere la C.T.R. negato il carattere esimente dell’affidamento ingenerato dalla risoluzione n. 62/1999, o quanto meno la debenza degli interessi. Il motivo è inammissibile.

La Corte ricostruisce l’istituto richiamando la propria giurisprudenza: la situazione tutelabile richiede un’attività amministrativa apparentemente legittima e favorevole al contribuente, la buona fede di questi e circostanze specifiche e rilevanti, mentre i casi enunciati dal comma 2 sono meramente esemplificativi. Su questa linea si collocano i precedenti citati, tra cui Sez. 5 n. 17576 del 2002, Sez. 6-5 n. 537 del 2015 e Sez. 5 n. 12372 del 2021, che hanno correlato l’applicazione della regola alle caratteristiche della specifica fattispecie.

La censura è però generica: difetta la prospettazione di qualsiasi elemento atto a circostanziare la fattispecie in termini di affidamento. Il rimborso dell’imposta per le annualità precedenti è atto di per sé neutro, come già affermato in vicenda analoga da Sez. 5 n. 13906 del 2022. Le circolari ministeriali invocate non costituiscono fonte di diritti e obblighi, non vincolando neppure l’Amministrazione che le emana, secondo Sez. 5 n. 20819 del 2020.

Non risulta pertinente il richiamo, in memoria, a Sez. 6-5 n. 5743 del 2023, non essendo stati indicati gli elementi concreti di quella fattispecie. Con il secondo motivo la ricorrente lamentava il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento quanto alla riconducibilità dei servizi di autonoleggio a un pacchetto turistico; il motivo, che disvela un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile, mirando a una rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dalla C.T.R. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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