Assorbimento delle censure e attestazione dei dati contabili nel reclamo fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 15533 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto del motivo di reclamo che investe una delle autonome rationes decidendi poste a fondamento del decreto di inammissibilità della domanda di concordato è di per sé sufficiente a confermare quella statuizione, con conseguente assorbimento delle censure residue. Non è configurabile ultrapetizione quando il giudice del reclamo esamini proprio la ratio su cui si fonda il provvedimento impugnato. Il principio di prevenzione del concordato rispetto alla dichiarazione di fallimento resta inapplicabile ove la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile. In tema di attestazione, la relazione del professionista ex art. 161, comma 3, l. fall. deve dare conto delle verifiche espletate, dei documenti analizzati e dei criteri seguiti per il controllo della veridicità dei dati aziendali.

Il Fatto

Una società in liquidazione proponeva domanda di concordato preventivo. Il tribunale ne dichiarava l’inammissibilità e, su istanza di un creditore, ne dichiarava il fallimento. La società impugnava il decreto con reclamo ex art. 18 l. fall., ma la corte territoriale respingeva l’impugnazione, ritenendo assorbente ogni altra censura il rigetto del motivo sulla mancata attestazione della veridicità dei dati contabili. Avverso quella sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omessa pronuncia su due motivi di reclamo ed erronea applicazione del principio di assorbimento, sostenendo che la ratio principale del decreto riguardava la non fattibilità del piano e che il giudice del reclamo aveva esaminato solo una ratio marginale.

Il motivo è manifestamente infondato. È la stessa ricorrente a riconoscere che l’inidoneità della relazione attestativa costituiva una delle due autonome rationes decidendi del decreto. Da ciò deriva, in primo luogo, che il giudice del reclamo non è incorso in ultrapetizione esaminando proprio quella ratio; in secondo luogo, che il rigetto di quel motivo bastava a confermare l’inammissibilità del concordato, con assorbimento sia della censura sulla ratio c.d. principale sia di quella sul principio di prevenzione, inapplicabile quando la domanda di concordato è dichiarata inammissibile.

Con il secondo motivo si denunciava violazione degli artt. 161, comma 3, e 162 l. fall., per avere la corte ritenuto che la relazione dovesse contenere un giudizio prognostico sugli esiti della procedura. Il motivo è inammissibile: le censure non si confrontano con la motivazione impugnata e l’accertamento sulla genericità della relazione, nonché sulla mancata verifica della veridicità dei dati, è contestato in via meramente assertiva, senza indicare il fatto decisivo omesso.

Con il terzo motivo si deduceva motivazione apparente, per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Il motivo è infondato. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6-5 n. 13977 del 2019). Nel caso concreto la corte territoriale ha esposto le ragioni del proprio convincimento in termini sintetici ma adeguati.

Con il quarto motivo si censurava l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002. Anche tale doglianza è manifestamente infondata, perché il giudizio ex art. 18 l. fall. non rientra tra quelli esentati dall’art. 10 d.P.R. n. 115/2002. La Corte rigetta il ricorso e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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