Esente ICI solo se attività non commerciale provata dal contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 20247 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è adempiuto quando l’atto indichi gli estremi catastali degli immobili e i riferimenti normativi giustificativi dell’imposta applicata, ponendo il contribuente in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum. Non è richiesta l’indicazione delle ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile, poiché grava sul contribuente l’onere di dedurre e provare la ricorrenza di una causa di esclusione del tributo. L’esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività non commerciali presuppone il requisito oggettivo dello svolgimento esclusivo nell’immobile di attività non commerciali e il requisito soggettivo dell’ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, entrambi da accertare in concreto con onere probatorio a carico del contribuente.

Il Fatto

Una congregazione religiosa impugna un avviso di accertamento emesso da un Comune per l’ICI dovuta per l’anno 2010, relativa al possesso di due unità immobiliari e di un terreno. La Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo l’esenzione per due immobili ai sensi del d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, ma escludendola per una unità censita in categoria B/5.

La contribuente propone appello, che la Commissione tributaria regionale rigetta, confermando la legittimità dell’atto e l’insussistenza dei presupposti dell’invocata esenzione. Avverso tale sentenza la congregazione ricorre per cassazione con un unico motivo, mentre il Comune resiste con controricorso e deposita memoria.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992. Sostiene che il giudice del gravame avrebbe omesso di esaminare i motivi con cui era stata dedotta la nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione, perché le ragioni dell’insussistenza dell’esenzione erano state esposte soltanto nelle controdeduzioni di primo grado, senza risultare articolate nell’avviso di accertamento. Da ciò la dedotta nullità della sentenza, per mancata esposizione dei motivi di rigetto.

La Corte dichiara il motivo manifestamente destituito di fondamento. Il giudice del gravame ha espressamente esaminato la questione, rilevando che l’atto era sufficientemente motivato mediante l’indicazione dei dati catastali e dei riferimenti normativi che giustificavano l’imposta applicata, spettando al contribuente l’onere di provare i presupposti oggettivi dell’esenzione richiamata.

Tale argomentazione è conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo cui l’obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Il requisito esige la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sull’effettivo verificarsi dei fatti e sulla loro idoneità a sostenere la pretesa. In tal senso sono richiamate Cass. n. 23386 del 2021, Cass. n. 2555 del 2019, Cass. n. 26431 del 2017, Cass. n. 22841 del 2010 e Cass. n. 21571 del 2004.

La Corte aggiunge che l’onere di motivazione non impone di indicare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge, essendo onere del contribuente dedurre e provare la causa di esclusione dell’imposta, come affermato da Cass. n. 1694 del 2018 e Cass. n. 14094 del 2010.

Quanto al requisito oggettivo dell’esenzione, l’attività non commerciale va accertata in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, secondo Cass. n. 19072 del 2019, Cass. n. 14226 del 2015 e Cass. n. 4502 del 2012. Il giudice del gravame ha rilevato che nessuna prova era stata fornita in tal senso, emergendo anzi dal bilancio entrate che presupponevano lo svolgimento di attività commerciale. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 28160 del 2008, per le quali l’esenzione presuppone l’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e l’esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito, unitamente al requisito soggettivo dell’ente. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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