Omessa pronuncia su motivo di appello e distanze in zona A (Cass. civ. Sez. II n. 21828 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione, pur senza formule sacramentali, deve essere ricondotto a uno dei motivi tassativi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; il richiamo all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. rende ammissibile la censura di omesso esame di un motivo di appello. Integra error in procedendo e nullità della sentenza la mancata pronuncia del giudice d’appello su una censura ritualmente proposta e rimasta assorbita, con conseguente cassazione e rinvio. La Corte d’appello deve esaminare l’operatività dell’art. 9, primo comma, n. 1, d.m. n. 1444/1968 per gli edifici ricadenti in zona A, non potendosi limitare alla non applicabilità dei commi secondo e terzo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario e possessore di un magazzino sito in centro storico, convenne in giudizio la società titolare del ristorante finitimo, deducendo di essere stato privato del passaggio sulla scogliera e disturbato nel godimento del bene, per la realizzazione di una terrazza a servizio dell’esercizio commerciale.
Il giudice di primo grado rigettò la domanda di reintegrazione nella servitù di passaggio, ma ordinò l’arretramento della struttura a tre metri dal fabbricato, per violazione delle distanze legali. La sentenza di primo grado, confermata in appello, qualificò l’opera come precaria e la ritenne consentita dal piano particolareggiato. Il ricorrente propose ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La Corte d’appello di Palermo aveva rigettato l’impugnazione sul rilievo che i limiti del d.m. 1444/1968 operano solo in zona C.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale esaminato il primo motivo di appello: da un lato la censura sulla qualificazione dell’opera come precaria, dall’altro la dedotta operatività dell’art. 9, primo comma, n. 1, d.m. n. 1444/1968.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il ricorso, pur senza formule sacramentali né esatta indicazione numerica del motivo, deve ricondursi a una delle ragioni dell’art. 360 cod. proc. civ.; quando si lamenti l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione, il richiamo alla nullità della decisione rende ammissibile la censura, mentre è inammissibile il gravame che prospetti solo la motivazione mancante o la violazione di legge. Nel caso di specie il chiaro riferimento all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. evidenzia il richiamo alla nullità, rendendo ammissibile il motivo.
Nel merito il Collegio rileva che la Corte d’appello ha sì escluso l’applicabilità dei commi secondo e terzo dell’art. 9, ma non ha risposto alla censura sulla valutazione delle caratteristiche strutturali della costruzione né ha valutato l’operatività del primo comma n. 1 dell’art. 9 invocato, pur avendo dato atto dell’ubicazione degli immobili in zona A 4.
L’error in procedendo è palese e comporta la cassazione della sentenza in relazione al primo motivo. L’accoglimento determina l’assorbimento del secondo motivo, sulla nullità per motivazione apparente ex art. 132 cod. proc. civ., e del terzo, sulla violazione dell’art. 873 cod. civ. e dell’art. 9, comma 1, n. 1, d.m. n. 1444/1968. Il giudice di rinvio, individuato nella Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, è chiamato a rimediare alla lacuna e a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.