Variazione di classificazione INPS senza efficacia retroattiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7962 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La regola generale posta dall’art. 3, comma 8, legge n. 335/1995 è che i provvedimenti dell’INPS di variazione della classificazione, adottati ai sensi dell’art. 49 legge n. 88/1989, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tale regola opera anche quando la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’INPS in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività aziendale. La retroattività resta limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato perché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. La tutela della lavoratrice ritualmente iscritta negli elenchi non è pregiudicata dagli inadempimenti comunicativi del datore, che generano semmai responsabilità risarcitorie e sanzioni a carico di quest’ultimo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto l’iscrizione della lavoratrice negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2012 per 102 giornate e ha condannato l’INPS al pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola. Il giudice territoriale ha rilevato che la cancellazione dagli elenchi era stata disposta non per ineffettività del lavoro, ma per la natura non agricola del datore di lavoro, e che il provvedimento di variazione non poteva avere effetto retroattivo.
L’INPS ricorre in Cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, legge n. 335/1995, degli artt. 1, 2, 3 e 4 legge n. 352/1978 e dell’art. 44-bis d.l. n. 69/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003. L’Istituto sostiene che anche l’ipotesi dell’accertamento ispettivo per omessa comunicazione dei mutamenti aziendali andava ricondotta alla retroattività voluta dalla norma. La lavoratrice resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo è infondato. La Corte richiama l’orientamento ormai costante — Cass. n. 568/2022, Cass. n. 5541/2021, Cass. n. 14257/2019, Cass. n. 3460/2018, Cass. n. 4521/2006 — che ha superato il precedente di Cass. n. 8558/2014. Da tale indirizzo discende che i provvedimenti INPS di variazione della classificazione non hanno efficacia retroattiva e operano dal periodo di paga in corso alla notifica.
La regola vale anche quando la riclassificazione sia svolta d’ufficio in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività. La retroattività è circoscritta, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di inquadramento iniziale errato perché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
L’orientamento resiste alle critiche del ricorso. Come già osservato da Cass. n. 568/2022, la lettura proposta si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, con ripercussioni sul bilancio dell’Istituto e sulle posizioni previdenziali dei lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa di non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati.
Nel caso concreto la lavoratrice era iscritta in relazione all’attività lavorativa pacificamente compiuta e a un datore di lavoro all’epoca classificato come agricolo, legittimamente, come accertato dalla corte territoriale. Il motivo non deduce che la cancellazione era stata disposta per il motivo poi fatto valere in Cassazione. Dalla violazione di eventuali obblighi datoriali di comunicazione possono derivare responsabilità risarcitorie e sanzioni amministrative a carico del datore, ma non riflessi sulla posizione della lavoratrice ritualmente iscritta negli elenchi in relazione all’effettiva attività prestata e all’iscrizione formale del datore quale datore di lavoro agricolo. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Istituto alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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