Revocazione donazione per ingratitudine proseguita dagli eredi ex art. 110 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 7958 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, l’art. 802 cod. civ. attribuisce espressamente la legittimazione a proporre la domanda al donante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi. Ne consegue che gli eredi del donante sono legittimati a proseguire, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., l’azione già introdotta in vita dalla dante causa, senza che si configuri una nuova domanda e senza che operi la decadenza annuale. Il carattere personale dell’azione preclude l’esercizio in via surrogatoria da parte dei creditori, ma non la prosecuzione da parte degli eredi, che vantano un vero e proprio diritto a vedere reintegrato il patrimonio del donante. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non è configurabile in relazione a eccezioni processuali, essendo limitato alle questioni di merito. L’ingiuria grave ex art. 801 cod. civ. mantiene autonomia rispetto alla fattispecie penale e può essere desunta da una condotta complessiva e progressiva.
Il Fatto
Un figlio, cointestatario con la madre di una serie di buoni fruttiferi postali, agisce in giudizio per ottenere l’incasso delle somme. La madre si costituisce e, in via riconvenzionale, chiede la revocazione per ingratitudine della donazione di un immobile effettuata in favore del figlio, allegando un’aggressione fisica subita e la successiva condotta del figlio, che le avrebbe impedito il rientro in casa sostituendo la serratura.
Il Tribunale rigetta la domanda attrice e la riconvenzionale. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2618 del 14 luglio 2020, accoglie parzialmente l’appello principale, dichiarando la comunione ordinaria sui buoni emessi anteriormente a una certa data, e accoglie l’appello incidentale proposto dagli eredi della donna, nel frattempo deceduta, revocando la donazione per la quota di spettanza della madre. Il figlio ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, investono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la legittimazione degli appellanti incidentali. La Corte ribadisce che l’omessa pronuncia è configurabile solo per le questioni di merito e non per le eccezioni pregiudiziali di rito, richiamando Cass. n. 25154/2018 e Cass. n. 10422/2019. Il ricorrente, inoltre, omette di riprodurre i passaggi necessari, in violazione dell’art. 366, co. 1, n. 6, cod. proc. civ., come chiarito da Cass. S.U. n. 8077/2012. Nel merito, la censura sull’appello incidentale è satisfattiva dei requisiti dell’art. 342 cod. proc. civ., secondo l’interpretazione antiformalistica di Cass. S.U. n. 27199/2017.
Sulla legittimazione, la Corte richiama la lettera dell’art. 802 cod. civ., che contempla espressamente gli eredi tra i soggetti legittimati. Se l’azione ha carattere personale, tale da escluderne l’esercizio in via surrogatoria, ciò non impedisce la prosecuzione ex art. 110 cod. proc. civ. da parte degli eredi, che non vantano una mera aspettativa ma un diritto al reintegro del patrimonio. La valutazione soggettiva dell’offensività era già stata compiuta dalla donante in vita, con la proposizione della domanda riconvenzionale. Il richiamo a Cass. n. 6504/1979 è inconferente, riguardando il figlio del donante ancora vivente.
Il terzo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione ex art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. La Corte lo reputa manifestamente infondato: la sentenza d’appello, nel richiamare la nozione di ingiuria grave ex art. 801 cod. civ., ha considerato non solo l’episodio dell’aggressione ma anche le condotte successive, valutate sinergicamente e progressivamente, atte a conferire durevolezza al sentimento di disistima. Sul requisito dell’ostensione a terzi, la motivazione è adeguata, essendo stata soddisfatta la condizione richiamata da Cass. n. 22013/2016. Il minimo costituzionale è rispettato secondo Cass. S.U. n. 8053/2014.
Il quarto motivo denuncia l’omesso esame dell’esito del giudizio penale, conclusosi con l’assoluzione del ricorrente. La Corte rileva che la censura investe un elemento di prova e non un fatto storico, non invocabile ex art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., secondo Cass. S.U. n. 8054/2014. La sentenza d’appello non ha ignorato l’esito penale, ma lo ha valutato in chiave recessiva. L’ingiuria grave mantiene autonomia rispetto alla fattispecie penale (Cass. n. 20722/2018; Cass. n. 7487/2011), e l’assoluzione non copre le condotte successive. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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