Maggiorazione ex art. 39 CCNL 1998/2001 dirigenti veterinari: l’accertamento dei compiti svolti è rimesso al giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19695 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici e dell’apprezzamento delle risultanze probatorie già compiuto dal giudice di merito, cui resta riservata la valutazione dei fatti e delle prove. La censura che contrappone una diversa lettura dei provvedimenti datoriali e dei compiti effettivamente svolti dal lavoratore non può trovare ingresso in sede di legittimità. È altresì inammissibile la denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., della violazione di circolari e atti amministrativi, i quali, non avendo valore normativo, non costituiscono fonte di diritti e di obblighi e la cui interpretazione è riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito.
Il Fatto
Un dirigente veterinario di II livello presso l’Azienda sanitaria provinciale aveva svolto, dal 2002 al 2008, prima l’incarico di responsabile del Settore di Medicina Veterinaria e poi quello di direttore dell’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria. Aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento della maggiorazione prevista dall’art. 39, commi 9 e 10, del CCNL 1998/2001 della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., prevista per remunerare la maggiore gravosità delle mansioni di chi è assegnatario di incarichi che comprendono più strutture complesse.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano rigettato la domanda, ritenendo che l’attività di direttore dell’Area dipartimentale non fosse equiparabile a quella del direttore del Dipartimento di Prevenzione e che, per il precedente incarico, non fosse stata fornita prova dei compiti effettivamente svolti. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 26, 27, 39 e 40 del CCNL 1998/2001, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato il presupposto fattuale della domanda. Nell’atto di impugnazione prospettava che i compiti e le funzioni svolti, pur in assenza della formale denominazione, fossero quelli propri di un incarico che ricomprende più strutture complesse, dotato di elevato grado di complessità e autonomia gestionale.
La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile, poiché sostanzialmente finalizzata a richiedere una diversa valutazione del contenuto dei provvedimenti datoriali e dei compiti svolti dal dirigente rispetto a quella offerta dal giudice di merito. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, ha ricordato la Corte, è sottratto al sindacato di legittimità, non essendo conferito il potere di riesaminare il merito della causa.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione di un decreto presidenziale regionale, di una circolare esplicativa e di un decreto assessoriale, sostenendo che questi atti confermassero la corrispondenza tra le funzioni del direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario e quelle già individuate per il direttore dell’Area Dipartimentale. Anche questa censura è stata dichiarata inammissibile: è consolidato il principio secondo cui le circolari e gli atti amministrativi non contengono norme di diritto e la loro violazione non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
La Corte ha inoltre precisato che l’interpretazione degli atti negoziali, degli atti unilaterali e dei provvedimenti amministrativi costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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