Motivazione apparente e minimo costituzionale: il vizio non sussiste (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26613 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre solo quando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto, così da non consentire di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito. Alla stregua della riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. operata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Non integra il vizio la mera insufficienza della motivazione. L’accertamento istruttorio compiuto dal giudice di primo grado non costituisce fatto storico decisivo ai fini del medesimo art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva comminato al proprio dipendente, operatore di sportello, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno. L’addebito consisteva nell’aver pagato un vaglia postale contraffatto senza avvedersi dell’assenza del rilievo calcografico, omettendo il controllo tattile del titolo.

Il dipendente impugnava la sanzione e la società adiva il Tribunale per accertarne la legittimità. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo la contestazione tempestiva e la sanzione proporzionata. La Corte d’Appello accoglieva il gravame del lavoratore, escludendo la prova certa dell’omesso controllo. La società ricorreva per cassazione lamentando l’omesso esame di un punto decisivo della controversia.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., è infondato sul piano della motivazione. La Corte rileva che sussiste il minimo costituzionale e che l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di appello è comprensibile: la Corte territoriale ha formato il proprio convincimento in termini di mancata prova della condotta contestata.

Il collegio ricostruisce la nozione di motivazione apparente. Il vizio ricorre quando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto, di illustrare le ragioni e l’iter seguito, di chiarire su quali prove ha fondato il convincimento. Dietro la parvenza di una giustificazione, la motivazione non consente di comprenderne la genesi e il percorso.

Richiamando le Sezioni Unite n. 8053/2014, la Corte ribadisce che la riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità. È denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. È esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nel caso di specie nessuno di tali vizi sussiste. Nel resto il motivo è inammissibile, perché attinente al merito e perché l’accertamento istruttorio del giudice di primo grado, di cui si addebita l’omesso esame, è un atto istruttorio e non un fatto storico decisivo rilevante ai fini dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. Il ricorso è rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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