Condanna in solido dei soccombenti alle spese per comunanza di interessi (Cass. civ. Sez. III n. 8179 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche in presenza di una mera comunanze di interessi. Questa può desumersi dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. Il diverso regime non si applica nei confronti della parte che abbia proposto un intervento autonomo nel processo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un immobile adibito a negozio, aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’immobile, invocando la responsabilità del Comune, di una società e di una ditta individuale. Il Tribunale di Rutigliano aveva accolto la domanda, quantificando il danno e condannando in solido i convenuti al risarcimento.

La Corte d’Appello di Bari, accogliendo i gravami proposti da una delle società e dal Comune, ha riformato la decisione, rigettando integralmente la domanda attorea e condannando il ricorrente e la società a lui riconducibile, in solido tra loro, a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, congiuntamente esaminati, sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo in ordine al negato risarcimento del danno estetico, già liquidato in primo grado. La Corte ha ribadito che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, consente il controllo sulla motivazione solo con riferimento all’esistenza e alla coerenza, e solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorrente, in realtà, ha prospettato una lettura alternativa degli atti di causa, senza riportare i brani dell’atto di citazione a sostegno delle censure.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il giudice di merito, nel legittimo esercizio del potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti, non è incorso in omessa pronuncia. Il vizio di omessa pronuncia si configura solo con riferimento a domande o eccezioni che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto.

Il terzo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha rilevato che il giudice d’appello ha motivato espressamente il rigetto della domanda relativa al danno conseguente agli allagamenti, escludendo la prova del nesso causale e attribuendo i danni alla continua esposizione degli arredi agli agenti atmosferici.

Il quarto motivo, relativo alla regolamentazione delle spese, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la condanna in solido di più parti soccombenti è ammessa anche in presenza di mera comunanze di interessi, desumibile dall’identità delle questioni e dalla convergenza delle difese (Cass. Sez. III n. 20916 del 2016). Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato in quale misura le posizioni difensive degli appellati sarebbero state divergenti, emergendo invece una sostanziale identità della domanda proposta dagli originari attori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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