Residenza fiscale e lista Falciani: prevalenza del centro degli interessi vitali (Cass. civ. Sez. V n. 2878 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di residenza fiscale, la sola iscrizione del contribuente nell’anagrafe dei residenti all’estero, come pure la residenza anagrafica estera, non esclude la residenza fiscale in Italia, dovendosi accertare il luogo in cui il soggetto ha il proprio centro degli interessi vitali. L’art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 943/1978, impone al giudice di merito un giudizio di prevalenza tra gli elementi fattuali dedotti dalle parti per individuare tale centro. I dati desumibili dalla c.d. lista Falciani sono legittimamente utilizzabili quali elementi indiziari, anche acquisiti in modo irrituale, salvo che la loro inutilizzabilità derivi da specifica previsione di legge o dalla tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale; essi possono fondare la pretesa tributaria anche se unici, purché gravi e precisi.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con sei motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato illegittimo un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006 e il conseguente atto di contestazione delle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW.
L’Ufficio, sulla base delle informazioni acquisite tramite l’Amministrazione fiscale francese, consistenti nella documentazione bancaria nota come lista Falciani, aveva recuperato a tassazione i redditi derivanti da disponibilità finanziarie detenute presso un istituto di credito elvetico e non dichiarate. La Commissione regionale, pur ritenendo utilizzabile la documentazione, aveva escluso la sufficienza probatoria dei dati in essa contenuti, reputando necessari ulteriori elementi di riscontro e rilevando che l’Ufficio non aveva valutato la documentazione contraria prodotta dalla contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei primi due motivi. Il rilievo dei giudici di appello sulla residenza estera della contribuente non è un mero inciso, ma costituisce autonoma ratio decidendi della pronuncia di accoglimento dell’appello. I motivi sono quindi fondati.
Sul primo profilo, la Cassazione ricorda che le norme convenzionali rivestono carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e prevalgono su queste ultime, dovendo la potestà legislativa rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali ex art. 117, primo comma, Cost. L’art. 4 della Convenzione richiama il criterio del centro degli interessi vitali: quando la persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, prevale lo Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la residenza fiscale in Italia non può escludersi con la sola iscrizione all’AIRE, dovendo aversi riguardo alla sede principale degli affari e degli interessi economici, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di tali interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. Le relazioni affettive e familiari rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il collegamento più stretto. La Commissione regionale, attribuendo rilievo esclusivo al dato della residenza e non procedendo al giudizio di comparazione previsto dalla disciplina convenzionale e interna, non ha applicato tali criteri.
Sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, circoscritta all’ipotesi di motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa. La sentenza impugnata ha omesso di esaminare le deduzioni e le produzioni delle parti ai fini del giudizio di prevalenza.
Sul terzo e quarto motivo, la Corte censura la statuizione secondo cui la lista Falciani sarebbe indizio insufficiente, occorrendo ulteriori elementi. La giurisprudenza consolidata, anche con specifico riferimento alla lista, ammette l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, purché grave e preciso, e riconosce che la prova può fondarsi anche su un unico indizio. La Commissione ha quindi errato nel ritenere necessari ulteriori riscontri e nell’affermare che l’Ufficio non avesse fornito la prova contraria, ragionamento che muove dall’errata premessa dell’irrilevanza probatoria delle emergenze della lista. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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