Specializzandi, risarcimento anche a chi si iscrisse prima del 1982 (Cass. civ. Sez. III n. 8337 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, il diritto al ristoro spetta anche ai medici che si siano iscritti alle scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 1982-1983. Il risarcimento, in tal caso, è dovuto esclusivamente per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione del corso di specializzazione. Il giudice d’appello che abbia rigettato la domanda per la sola anteriorità dell’iscrizione al 1983 viola il principio recepito dalle Sezioni Unite n. 20278 del 2022. L’onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda non si assolve con la mera produzione documentale, ma richiede l’indicazione specifica nell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 163, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Nel 2009 i ricorrenti, tutti medici specializzandi, convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e quattro ministeri, chiedendo il risarcimento del danno patito per la tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie sulla remunerazione degli specializzandi. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo i convenuti privi di legittimazione passiva.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2020, rigettò la domanda dell’associazione dei consumatori per difetto di prova del danno, accolse le restanti domande liquidando il danno secondo l’art. 11 della legge n. 370/1999, e respinse le pretese di alcuni ricorrenti in quanto le specializzazioni erano terminate nel 1983. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto due questioni preliminari: la rinuncia al ricorso di uno dei ricorrenti, con estinzione del giudizio, e l’inammissibilità del ricorso proposto dall’associazione, poiché la sentenza impugnata aveva rigettato la relativa domanda per assenza di prova del danno e nessun motivo investiva tale statuizione, essendosi formato il giudicato interno.

Il primo motivo, riqualificato d’ufficio come denuncia di omessa pronuncia, è accolto: la sentenza d’appello non aveva considerato la posizione di numerosi ricorrenti, né li aveva indicati in epigrafe, senza che emergesse alcun argomento testuale o logico idoneo a fondare un rigetto implicito.

Il secondo motivo è parimenti fondato. La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 3 marzo 2022, causa C-590/20, che ha stabilito come l’obbligo di remunerazione adeguata valga anche per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore della direttiva, per il periodo dal 1° gennaio 1983 fino alla fine del corso. Tale principio è stato recepito dalle Sezioni Unite n. 20278 del 2022. Poiché i ricorrenti avevano iniziato la specializzazione nel 1980 e l’avevano conclusa nel 1983, spettava loro il risarcimento per il periodo successivo al 1° gennaio 1983.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. L’onere di allegazione va assolto in modo specifico e non mediante la produzione di documenti senza espresso rinvio. I ricorrenti stessi avevano ammesso che il terzo corso di specializzazione non era indicato né nell’atto di citazione né nell’atto d’appello, cosicché l’integrale assolvimento dell’onere probatorio non poteva supplire alla carenza assertiva. La Corte richiama il principio per cui il giudice non può trarre dai documenti la conoscenza di fatti principali non allegati, a norma dell’art. 163, n. 4, cod. proc. civ..

Il quarto motivo è inammissibile. Nei confronti dei ricorrenti totalmente soccombenti in appello nessuna liquidazione era stata compiuta; per i quattro che avevano visto accogliere la domanda il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in forza del consolidato orientamento secondo cui l’art. 11 della legge n. 370/1999 integra una quantificazione dell’obbligo risarcitorio valevole anche per i non ricompresi. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma in differente composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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