Responsabilità ex art. 2051 c.c.: onere probatorio e giudice ausiliario (Cass. civ. Sez. III n. 21763 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità da cose in custodia, grava sull’attore, che agisca ex art. 2051 c.c., l’onere di provare che il danno sia stato prodotto da una cosa nella disponibilità del convenuto, sicché egli deve dimostrare che la rottura ha riguardato le parti comuni, restando a suo carico la relativa allegazione e prova. Non configura inversione dell’onere probatorio l’accertamento del giudice di merito che ritenga incerta la causa dell’evento e la natura condominiale dell’impianto. L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, potendo l’interesse sorgere dalla stessa impugnazione principale o da altra impugnazione incidentale tardiva.

Il Fatto

Il proprietario di due appartamenti compresi in un condominio agiva in giudizio contro il condominio per il risarcimento dei danni provocati da una copiosa perdita d’acqua, che aveva danneggiato arredi e impianti. Il ricorrente sosteneva che la perdita era derivata dal congelamento dell’acqua nella tubazione condominiale, con successiva rottura in corrispondenza di un gomito della conduttura.

Il condominio chiamava in causa la compagnia assicuratrice della responsabilità per i danni da parti comuni. Il Tribunale di Aosta accoglieva la domanda risarcitoria. La Corte d’appello di Torino, ritenuto ammissibile l’appello incidentale tardivo della compagnia, riformava la decisione e respingeva la domanda, non ritenendo assolto l’onere probatorio. Il danneggiato proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio della Corte d’appello, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021. La Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato, richiamando le Sezioni Unite n. 12603 del 12/5/2021: la pronuncia costituzionale, adottata con tecnica additiva, ha riconosciuto la legittimità medio tempore dell’impiego dei giudici ausiliari d’appello, con esclusione del denunciato vizio di costituzione del giudice.

Con il secondo motivo si contestava l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo della compagnia, non soccombente in via principale. La Corte ha richiamato Cass. Sez. U. n. 8486 del 28/03/2024, in continuità con Cass. Sez. U. n. 24627 del 27/11/2007, secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche nella forma adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, denunciavano la violazione dell’art. 2051 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita inversione dell’onere probatorio e mancata considerazione di fatti non contestati. La Corte li ha dichiarati inammissibili: le censure contrastano l’accertamento di merito e mirano a una nuova valutazione delle prove, in violazione del principio di autosufficienza. Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione e non può riguardare i documenti.

Nel merito, la Corte ha chiarito che non vi è stata alcuna inversione dell’onere probatorio: la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che l’attore dimostri che il danno è prodotto da una cosa in custodia del convenuto. Poiché la natura condominiale del tratto di impianto è rimasta incerta, la domanda è stata correttamente respinta.

Il quinto motivo, per omesso esame di fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile: la polizza assicurativa copre la responsabilità del condominio, in radice esclusa per il difetto della fattispecie risarcitoria. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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