Opposizione al passivo, compensi professionali e nullità per omessa statuizione (Cass. civ. Sez. I n. 8426 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice che ometta di pronunciarsi su una o più delle singole voci di credito professionale reclamate dall’opponente viola il principio di necessaria corrispondenza fra la domanda e il contenuto del provvedimento, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità del decreto impugnato, in parte qua. L’obbligo di pronuncia non è assorbito dall’avvenuta determinazione di un corrispettivo complessivo, poiché l’opponente che solleciti una rideterminazione integrale del proprio credito impone al giudice la verifica di ciascuna delle voci reclamate. Le allegazioni difensive con cui si illustrano le richieste di insinuazione non costituiscono, invece, “fatti” il cui omesso esame possa integrare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché il motivo che prospetti una pluralità di materiali di causa e non un preciso accadimento storico è inammissibile.
Il Fatto
La vicenda origina dall’ammissione al passivo di una banca in liquidazione coatta amministrativa del credito vantato da un avvocato per l’attività professionale prestata fino all’apertura della procedura. I commissari liquidatori riconoscevano un importo limitato, in parte in privilegio e in parte in chirografo, e il professionista proponeva opposizione allo stato passivo domandando l’ammissione di un credito di gran lunga superiore.
Il Tribunale di Milano determinava i compensi per un primo gruppo di giudizi e riteneva non accoglibile la domanda per altre cause, perché l’opponente non aveva allegato i fatti costitutivi delle singole pretese né indicato le attività svolte e le fasi di ciascun giudizio. Ammetteva quindi il credito in misura ridotta, in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. e in chirografo per accessori e spese. Contro questa sentenza l’opponente ricorreva in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia su cinque cause incluse nell’elenco allegato all’istanza di insinuazione. La Corte ritiene il motivo fondato. Il provvedimento del tribunale indica per ogni posizione esaminata le parti, l’autorità adita, il numero di ruolo e il valore della controversia con puntualità tale da individuare senza dubbi le pratiche vagliate. Il raffronto tra i tratti caratteristici di ciascuna lite e quelli delle posizioni di cui si denuncia l’omessa considerazione dimostra che il tribunale non ha assunto alcuna statuizione sulle richieste elencate nella censura.
Tale mancanza, esplicita o implicita, integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra “tutta la domanda” e il contenuto del provvedimento e determina la nullità del decreto impugnato, in parte qua. Non rileva che le posizioni fossero state eventualmente ricomprese nella determinazione del corrispettivo ammesso, perché l’opponente aveva sollecitato una complessiva rideterminazione del credito professionale, che imponeva il riesame di ciascuna singola voce reclamata.
Il secondo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo rispetto alle pratiche ritenute inammissibili. La Corte lo dichiara inammissibile. Oggetto del vizio è l’omesso esame di un fatto decisivo, non di una “questione” o di un “punto”. Costituisce fatto il fatto principale ex art. 2697 cod. civ., il fatto secondario, un preciso accadimento storico-naturalistico o un dato materiale; non lo sono le argomentazioni e le deduzioni difensive, come affermato da Cass. Sez. U. n. 16303/2018, né gli elementi istruttori in quanto tali, secondo Cass. Sez. U. n. 8053/2014, né il “vario insieme dei materiali di causa”.
Le allegazioni contenute negli atti difensivi dell’opponente non sono dunque “fatti”. Inoltre l’allegazione delle fasi delle cause patrocinate non aveva valore decisivo, perché il tribunale ha fondato l’inammissibilità sulla mancata indicazione non solo delle fasi, ma anche delle attività svolte per ciascuna di esse. La sentenza è pertanto cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.