Compensi avvocato patrocinio a spese dello Stato e scaglione inferiore (Cass. civ. Sez. II n. 32 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi all’avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 5, comma 6, del D.M. n. 55 del 2014 — secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore a euro 26.000 e non superiore a euro 260.000 — non impedisce al giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore. Il ricorso a uno scaglione più basso è giustificato in presenza di particolarità della singola lite, valutate in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia. Il giudice deve dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della scelta. La valutazione sulla non particolare complessità dell’attività svolta può implicare anche una valutazione sulla non particolare complessità della lite, così integrando il minimo costituzionale della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva proposto ricorso straordinario per la cassazione dell’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi per l’attività difensiva svolta in un procedimento di famiglia.
Il decreto opposto aveva liquidato un importo già dimezzato ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, ponendolo a carico dello Stato. Il Tribunale aveva confermato la liquidazione applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra euro 5.200 e euro 26.000, sebbene la controversia fosse di valore indeterminabile, in ragione della non particolare complessità dell’attività svolta. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava, con due motivi connessi, la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 55 del 2014, per aver il Tribunale applicato uno scaglione inferiore a quello dovuto per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità e per aver liquidato somme inferiori ai minimi tariffari, deducendo altresì il vizio di motivazione solo apparente.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 5, comma 6, del D.M. n. 55 del 2014 individua uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, salvo che sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso a uno scaglione più basso, in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia, con il correlato dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione.
Il Collegio non condivide le conclusioni del Procuratore generale, che aveva concluso per l’accoglimento sotto il profilo del vizio di motivazione. Secondo la Corte, la motivazione del Tribunale — laddove afferma la non particolare complessità dell’attività svolta, desumendola dalla documentazione prodotta, dalle memorie istruttorie particolarmente schematiche e dall’effettuazione di udienze di mero rinvio — implica una valutazione anche della non particolare complessità della lite, e non della sola attività difensiva.
Su questa base il provvedimento impugnato risulta conforme alla giurisprudenza richiamata: il Tribunale ha dato adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della scelta di applicare lo scaglione più basso, anche in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia, così escludendo il denunciato difetto motivazionale.
Il ricorso è pertanto rigettato. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero intimato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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