Motivazione apparente e minimo costituzionale: rigetto del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 8425 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza è nulla, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti una manifesta ed irriducibile contraddittorietà ovvero risulti perplessa od incomprensibile. Al di fuori di tali ipotesi, il vizio di motivazione è deducibile esclusivamente come omesso esame di un fatto storico che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia. Il sindacato di legittimità resta perciò circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., senza che la motivazione insufficiente integri autonoma causa di nullità.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della Corte d’appello che ha confermato il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Il decreto era stato emesso per il pagamento di oltre venticinquemila euro a titolo di Tariffa Integrata Ambientale 2, per gli anni 2011 e 2012, in relazione all’attività di ristorazione svolta in un immobile comunale.
Il ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., contestando la ritenuta incontestabilità della superficie tassabile del ristorante e l’accertamento tecnico desunto dalle e-mail. Il Consorzio resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La censura è proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per nullità della sentenza impugnata, ossia per una sostanziale omissione totale di motivazione. Nel tessuto della sentenza della Corte territoriale è invece enucleato chiaramente l’accertamento di fatto relativo all’avvenuta considerazione, da parte del giudice del merito, che vi era stata una verifica effettiva delle metrature dei locali.
Il giudice dell’impugnazione ha pertanto esaurientemente adempiuto l’obbligo motivazionale, così come configurato a seguito della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e interpretato dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 8053 del 07.04.2014). Sfugge così dal perimetro di nullità la motivazione meramente insufficiente (Cass. n. 23940 del 12.10.2017).
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile. Nella specie la motivazione è intelligibile e adeguata al minimo costituzionale.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché si risolve nella richiesta di diverso apprezzamento di circostanze di fatto relative alla metratura dell’immobile. La prova offerta, consistente in una fotografia priva di data proveniente dalla stessa parte impugnante, è stata ritenuta inadeguata anche ai limitati fini dell’indagine testimoniale e dell’accertamento tecnico; i capitoli di prova dedotti chiedevano al teste un giudizio valutativo, risultando sostanzialmente inammissibili.
La Corte richiama inoltre il rigetto di precedenti impugnazioni per legittimità proposte dal ricorrente in tema di Tariffa di Igiene Ambientale (Cass. n. 30867 del 29.10.2021; Cass. n. 11794 del 18.06.2020) e la giurisprudenza sulla tariffa differenziata per gli esercizi commerciali (Cass. n. 8077 del 03.04.2018). Il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese di lite e si attesta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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